Corte costituzionale

Ordinanza n. 66/1987

Corte cost., ord. 2 marzo 1987, n. 66

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
66/1987
Data di deposito
2 marzo 1987
Data di decisione
25 febbraio 1987
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Ettore Gallo
Presidente
LA PERGOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1987:66

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 4097

E' manifestamente inammissibile la questione - gia` tale dichiarata con ordinanza (in correlazione alle precedenti sentenze di inammissibilita`, sotto il profilo della insussistenza dei presupposti per la richiesta pronuncia additiva) - di legittimita` costituzionale dell'art. 77 della L. 24 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui non ammette a sanzione sostitutiva i reati puniti con la pena pecuniaria (sola o congiunta a quella detentiva), per asserita violazione dell'art. 3 Cost. - S. nn. 148/1984; 350/1985; O. n. 267/1986.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 77 della legge 24 novembre 1981, n. 689, promossa con le ordinanze indicate in epigrafe, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in Camera di Consiglio, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 febbraio 1987.

Il Presidente: LA PERGOLA

Il Redattore: GALLO

Depositata in Cancelleria il 2 marzo 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE

Testo integrale

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