Corte costituzionale
Ordinanza n. 66/1987
Corte cost., ord. 2 marzo 1987, n. 66
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 66/1987
- Data di deposito
- 2 marzo 1987
- Data di decisione
- 25 febbraio 1987
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Ettore Gallo
- Presidente
- LA PERGOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1987:66
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 4097
E' manifestamente inammissibile la questione - gia` tale dichiarata con ordinanza (in correlazione alle precedenti sentenze di inammissibilita`, sotto il profilo della insussistenza dei presupposti per la richiesta pronuncia additiva) - di legittimita` costituzionale dell'art. 77 della L. 24 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui non ammette a sanzione sostitutiva i reati puniti con la pena pecuniaria (sola o congiunta a quella detentiva), per asserita violazione dell'art. 3 Cost. - S. nn. 148/1984; 350/1985; O. n. 267/1986.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 77 della legge 24 novembre 1981, n. 689, promossa con le ordinanze indicate in epigrafe, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in Camera di Consiglio, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 febbraio 1987.
Il Presidente: LA PERGOLA
Il Redattore: GALLO
Depositata in Cancelleria il 2 marzo 1987.
Il direttore della cancelleria: VITALE
Testo integrale
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