Corte costituzionale
Ordinanza n. 637/1987
Corte cost., ord. 30 dicembre 1987, n. 637
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 637/1987
- Data di deposito
- 30 dicembre 1987
- Data di decisione
- 17 dicembre 1987
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Renato Dell'Andro
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1987:637
Norme oggetto del giudizio
- art. 5, comma 4, legge n. 110 del 18 aprile 1975
- art. 5, comma 6, legge n. 110 del 18 aprile 1975
Parametri
Massime
Massima n. 3979
E' manifestamente infondata la questione di legittimita` costituzionale identica ad altra gia` dichiarata non fondata quando nell'ordinanza di rimessione non si rinvengono profili o motivi nuovi rispetto a quelli gia` esaminati. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 5, commi quarto e sesto,della legge 18 aprile 1975, n. 110 nella parte in cui la detenzione di un'arma giocattolo priva del prescritto tappo rosso e` punita con un minimo edittale maggiore rispetto alla detenzione illegale di arma comune da sparo; questione gia` dichiarata non fondata con sent. n. 171/1986 e manifestamente infondata con ordd. nn. 307/1986 e 162/1987).
Massima n. 3980
Non e` irragionevole che il legislatore abbia discrezionalmente unificato, ai fini del trattamento sanzionatorio, le ipotesi di detenzione di armi giocattolo trasformabili in senso offensivo ovvero prive di tappo rosso in quanto l'incriminazione e`, in entrambi i casi, finalizzata ad impedire che l'arma giocattolo sia utilizzata per un fine diverso dal semplice gioco; comunque, il giudice puo` sempre, ai sensi degli artt. 132 e 133 cod.pen., determinare discrezionalmente la pena nei limiti edittali, tenendo conto della qualita` e quantita` dell'oggettiva antigiuridicita` delle diverse fattispecie. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 5, commi quarto e sesto, della legge 18 aprile 1975, n. 110, nella parte in cui parifica, ai fini della punizione e della misura della sanzione, l'ipotesi della detenzione di un'arma giocattolo fabbricata con tecnica e materiali tali da consentirne la trasformazione e la utilizzazione in senso offensivo e l'ipotesi della detenzione di un'arma giocattolo fabbricata con materiale inconsistente, ma priva di tappo rosso). - v. S. n. 171/1986.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 5, commi quarto e sesto, della legge 18 aprile 1975 n. 110, sollevate, con riferimento all'art. 3 Cost., dal Pretore di Vittorio Veneto e dal Pretore di Sondrio con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 dicembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: DELL'ANDRO
Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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