Corte costituzionale
Ordinanza n. 635/1987
Corte cost., ord. 30 dicembre 1987, n. 635
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 635/1987
- Data di deposito
- 30 dicembre 1987
- Data di decisione
- 17 dicembre 1987
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Vincenzo Caianello
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1987:635
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, lett.c, decreto-legge n. 161 del 3 maggio 1976
- legge n. 240 del 14 maggio 1976
Parametri
Massime
Massima n. 3965
L'esigenza accertativa delle liste elettorali permane comunque anche in caso di elezioni abbinate, di guisa che l'obbligo della vidimazione non viene mai meno sia che si tratti di consultazioni separate, sia che si tratti di consultazioni contestuali in quanto la norma denunziata non ha una portata abrogatrice delle disposizioni prevedenti modalita` tipiche dei singoli procedimenti elettorali. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 2, lett.c, del D.L. 3 maggio 1976, n. 161, convertito con modificazioni, in legge 14 maggio 1976, n. 240 nella parte in cui eliminerebbe l'obbligo delle vidimazioni delle liste elettorali solo nel caso di contemporaneo svolgimento di elezioni politiche e amministrative). - Cfr. S. n. 126/1987.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, lettera " c", d.l. 3 maggio 1976, n. 161, ("Modificazioni ed integrazioni alle disposizioni di legge relative al procedimento elettorale per le elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali nonché norme per il rinvio delle elezioni per la rinnovazione dei consigli comunali nei comuni nei quali si vota col sistema maggiorativo il cui quinquennio di carica scade il 12 giugno 1976"), convertito con modificazioni, in legge 14 maggio 1976, n. 240, sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal tribunale amministrativo regionale per il Lazio con ordinanza emessa il 30 ottobre 1985 (reg.ord. n. 274 del 1987).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 dicembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CAIANIELLO
Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
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