Corte costituzionale

Ordinanza n. 635/1987

Corte cost., ord. 30 dicembre 1987, n. 635

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
635/1987
Data di deposito
30 dicembre 1987
Data di decisione
17 dicembre 1987
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Vincenzo Caianello
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1987:635

Norme oggetto del giudizio

  • art. 2, lett.c, decreto-legge n. 161 del 3 maggio 1976
  • legge n. 240 del 14 maggio 1976

Parametri

Massime

Massima n. 3965

L'esigenza accertativa delle liste elettorali permane comunque anche in caso di elezioni abbinate, di guisa che l'obbligo della vidimazione non viene mai meno sia che si tratti di consultazioni separate, sia che si tratti di consultazioni contestuali in quanto la norma denunziata non ha una portata abrogatrice delle disposizioni prevedenti modalita` tipiche dei singoli procedimenti elettorali. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 2, lett.c, del D.L. 3 maggio 1976, n. 161, convertito con modificazioni, in legge 14 maggio 1976, n. 240 nella parte in cui eliminerebbe l'obbligo delle vidimazioni delle liste elettorali solo nel caso di contemporaneo svolgimento di elezioni politiche e amministrative). - Cfr. S. n. 126/1987.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, lettera " c", d.l. 3 maggio 1976, n. 161, ("Modificazioni ed integrazioni alle disposizioni di legge relative al procedimento elettorale per le elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali nonché norme per il rinvio delle elezioni per la rinnovazione dei consigli comunali nei comuni nei quali si vota col sistema maggiorativo il cui quinquennio di carica scade il 12 giugno 1976"), convertito con modificazioni, in legge 14 maggio 1976, n. 240, sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal tribunale amministrativo regionale per il Lazio con ordinanza emessa il 30 ottobre 1985 (reg.ord. n. 274 del 1987).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 dicembre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CAIANIELLO

Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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