Corte costituzionale

Ordinanza n. 603/1987

Corte cost., ord. 23 dicembre 1987, n. 603

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
603/1987
Data di deposito
23 dicembre 1987
Data di decisione
11 dicembre 1987
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Gabriele Pescatore
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1987:603

Norme oggetto del giudizio

  • art. 6, comma 3, legge n. 604 del 8 giugno 1962

Parametri

Massime

Massima n. 3933

Spetta al legislatore ampia discrezionalita` nella scelta dei sistemi e delle procedure per la progressione in carriera, purche` siano idonei a garantire il buon andamento della pubblica amministrazione attraverso una congrua valutazione dell'attivita` pregressa del dipendente, cosi` da trarne elementi per ritenere che egli possa svolgere adeguatamente le funzioni superiori. Di tali esigenze appare rispettosa (l'art. 6, terzo comma, della legge 8 giugno 1962, n. 604) la quale norma impugnata richiede, ai fini dell'attribuzione al Comune o alla Provincia di un segretario di qualifica superiore per mutamento di circoscrizione od altra causa prevista dalla legge, che il Ministro o il prefetto sentano l'Amministrazione interessata o il Consiglio di amministrazione subordinando tale facolta` alla condizione che il segretario presti servizio presso il Comune o la Provincia da almeno tre anni ed abbia riportato, nell'ultimo triennio, il giudizio di ottimo. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost. - dell'art. 6, terzo comma, della legge 8 giugno 1962, n. 604, nella parte in cui dispone che, qualora per mutamento della circoscrizione od altra causa prevista dalla legge, debba essere attribuito ad un Comune o ad una Provincia un segretario di qualifica immediatamente superiore a quella del segretario che vi presti servizio quale titolare, il Ministro per l'interno o il prefetto, secondo la rispettiva competenza, hanno facolta` di promuovere il segretario gia` in servizio). - v. S. n. 81/1983.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma III, della l. 8 giugno 1962, n. 604 ("Modificazioni allo stato giuridico e all'ordinamento della carriera dei segretari comunali e provinciali") sollevata con l'ordinanza in epigrafe in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 dicembre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: PESCATORE

Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze