Corte costituzionale
Ordinanza n. 603/1987
Corte cost., ord. 23 dicembre 1987, n. 603
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 603/1987
- Data di deposito
- 23 dicembre 1987
- Data di decisione
- 11 dicembre 1987
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Gabriele Pescatore
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1987:603
Norme oggetto del giudizio
- art. 6, comma 3, legge n. 604 del 8 giugno 1962
Parametri
Massime
Massima n. 3933
Spetta al legislatore ampia discrezionalita` nella scelta dei sistemi e delle procedure per la progressione in carriera, purche` siano idonei a garantire il buon andamento della pubblica amministrazione attraverso una congrua valutazione dell'attivita` pregressa del dipendente, cosi` da trarne elementi per ritenere che egli possa svolgere adeguatamente le funzioni superiori. Di tali esigenze appare rispettosa (l'art. 6, terzo comma, della legge 8 giugno 1962, n. 604) la quale norma impugnata richiede, ai fini dell'attribuzione al Comune o alla Provincia di un segretario di qualifica superiore per mutamento di circoscrizione od altra causa prevista dalla legge, che il Ministro o il prefetto sentano l'Amministrazione interessata o il Consiglio di amministrazione subordinando tale facolta` alla condizione che il segretario presti servizio presso il Comune o la Provincia da almeno tre anni ed abbia riportato, nell'ultimo triennio, il giudizio di ottimo. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost. - dell'art. 6, terzo comma, della legge 8 giugno 1962, n. 604, nella parte in cui dispone che, qualora per mutamento della circoscrizione od altra causa prevista dalla legge, debba essere attribuito ad un Comune o ad una Provincia un segretario di qualifica immediatamente superiore a quella del segretario che vi presti servizio quale titolare, il Ministro per l'interno o il prefetto, secondo la rispettiva competenza, hanno facolta` di promuovere il segretario gia` in servizio). - v. S. n. 81/1983.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma III, della l. 8 giugno 1962, n. 604 ("Modificazioni allo stato giuridico e all'ordinamento della carriera dei segretari comunali e provinciali") sollevata con l'ordinanza in epigrafe in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 dicembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: PESCATORE
Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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