Corte costituzionale
Ordinanza n. 602/1987
Corte cost., ord. 23 dicembre 1987, n. 602
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 602/1987
- Data di deposito
- 23 dicembre 1987
- Data di decisione
- 11 dicembre 1987
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Gabriele Pescatore
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1987:602
Norme oggetto del giudizio
- art. 28, legge n. 513 del 8 agosto 1987
- art. 27, legge n. 513 del 8 agosto 1977
- art. 8, comma 1, legge n. 231 del 27 aprile 1962
Parametri
Massime
Massima n. 3856
Situazioni identiche legittimamente possono essere regolate dal legislatore ordinario in modo diverso nel tempo. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. - del combinato disposto degli artt. 27 e 28 della legge 8 agosto 1977, n. 513, in relazione all'art. 8, primo comma, della legge 27 aprile 1962, n. 231 nella parte in cui non estende agli assegnatari degli alloggi di tipo economico e popolare, soggetti al precedente regime della compravendita con riserva della proprieta`, e titolari di situazioni giuridiche "non esaurite", la norma piu` favorevole, come nel comma quinto dell'art. 28 legge n. 513 del 1977, del divieto decennale di alienazione dell'alloggio, decorrente dalla data di stipulazione del contratto di compravendita). - v. S. nn. 322/1985, 38/1984, 122/1980.
Massima n. 3857
Le differenze tra pagamento rateale del prezzo e pagamento in unica soluzione, da parte degli assegnatari di alloggi di tipo economico e popolare che abbiano stipulato contratto di compravendita con riserva di proprieta` a favore dell'I.A.C.P., giustificano una diversa disciplina della durata del divieto di vendita a terzi dell'alloggio. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 8, primo comma, della legge 27 aprile 1962, n. 231 che stabilisce il divieto di alienazione quindicennale, decorrente dalla data di stipulazione del contratto di compravendita con riserva di proprieta` a favore dell'I.A.C.P., per gli assegnatari di alloggi di tipo economico e popolare che abbiano scelto il pagamento rateale del prezzo e non, invece, un divieto decennale, come nel caso di pagamento in unica soluzione).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 27 e 28 della l. 8 agosto 1977, n. 513 ("Provvedimenti urgenti per l'accelerazione dei programmi in corso, finanziamento di un programma straordinario e canone minimo dell'edilizia residenziale pubblica") e 8, comma primo, della l. 27 aprile 1962, n. 231 ("Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, per la cessione in proprietà degli alloggi di tipo popolare ed economico"), sollevate con l'ordinanza di cui in epigrafe in riferimento all'art. 3 Cost..
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 dicembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: PESCATORE
Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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