Corte costituzionale

Ordinanza n. 599/1987

Corte cost., ord. 23 dicembre 1987, n. 599

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
599/1987
Data di deposito
23 dicembre 1987
Data di decisione
11 dicembre 1987
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Gabriele Pescatore
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1987:599

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, legge della Regione Lombardia n. 45 del 12 agosto 1974

Parametri

Massime

Massima n. 3951

Va dichiarata la manifesta inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale, quando non ne risulti adeguatamente motivata la rilevanza nel giudizio a quo. (Manifesta inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 117 Cost. - dell'art. 1 della legge reg. Lombardia 12 agosto 1974, n. 45, nella parte in cui, ai fini della formazione delle comunita` montane, consente l'inclusione di nuovi territori senza disporre l'acquisizione del parere del Comune interessato).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge regionale Lombardia 12 agosto 1974, n. 45 (Modificazioni delle zone omogenee montane), sollevata dall'ordinanza in epigrafe in riferimento all'art. 117 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 dicembre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: PESCATORE

Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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