Corte costituzionale

Ordinanza n. 593/1987

Corte cost., ord. 23 dicembre 1987, n. 593

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
593/1987
Data di deposito
23 dicembre 1987
Data di decisione
11 dicembre 1987
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Paolo Casavola
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1987:593

Norme oggetto del giudizio

  • art. 2-quinquies, decreto-legge n. 236 del 19 giugno 1974
  • art. 8, legge n. 253 del 23 maggio 1950
  • legge n. 351 del 12 agosto 1974

Parametri

Massime

Massima n. 3982

Il verbale di conciliazione che determina il rilascio dell'immobile nel corso di un giudizio di recesso per necessita` del locatore e` nettamente distinto dal provvedimento giurisdizionale che dispone il rilascio dell'immobile la cui effettiva necessita` risulta verificata attraverso un accertamento giurisdizionale. Ma anche in questo caso - come nel caso della riconsegna conseguente a disdetta del contratto per esigenze del locatore - si tratta di atto volontario, posto liberamente in essere dalle parti, che ha natura di negozio giuridico; riguardo ad esso e` dato valersi dei rimedi previsti dalle norme generali, ove il consenso risultasse carpito con dolo. (Manifesta infondatezza - in relazione all'art. 3 Cost. - della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 8, L. 23 maggio 1950, n. 253, modificato dall'art. 2 quinquies del d.l. 19 giugno 1974, n. 236, conv. in L. 12 agosto 1974, n. 351, nella parte in cui non consente al conduttore che abbia rilasciato l'immobile in forza di un verbale di conciliazione, di agire giudizialmente per il ripristino del rapporto e per il risarcimento del danno, nel caso in cui il locatore non abbia destinato l'immobile stesso all'uso per cui aveva promosso il giudizio). - v. S.n. 48/1980.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8 della legge 23 maggio 1950, n. 253 ("Disposizioni per le locazioni e sublocazioni di immobili urbani"), modificato dall'art. 2-quinquies del decreto-legge 19 giugno 1974, n. 236, convertito in legge 12 agosto 1974, n. 351, sollevata in relazione all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Reggio Calabria con ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 dicembre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CASAVOLA

Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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