Corte costituzionale
Ordinanza n. 593/1987
Corte cost., ord. 23 dicembre 1987, n. 593
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 593/1987
- Data di deposito
- 23 dicembre 1987
- Data di decisione
- 11 dicembre 1987
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Paolo Casavola
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1987:593
Norme oggetto del giudizio
- art. 2-quinquies, decreto-legge n. 236 del 19 giugno 1974
- art. 8, legge n. 253 del 23 maggio 1950
- legge n. 351 del 12 agosto 1974
Parametri
Massime
Massima n. 3982
Il verbale di conciliazione che determina il rilascio dell'immobile nel corso di un giudizio di recesso per necessita` del locatore e` nettamente distinto dal provvedimento giurisdizionale che dispone il rilascio dell'immobile la cui effettiva necessita` risulta verificata attraverso un accertamento giurisdizionale. Ma anche in questo caso - come nel caso della riconsegna conseguente a disdetta del contratto per esigenze del locatore - si tratta di atto volontario, posto liberamente in essere dalle parti, che ha natura di negozio giuridico; riguardo ad esso e` dato valersi dei rimedi previsti dalle norme generali, ove il consenso risultasse carpito con dolo. (Manifesta infondatezza - in relazione all'art. 3 Cost. - della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 8, L. 23 maggio 1950, n. 253, modificato dall'art. 2 quinquies del d.l. 19 giugno 1974, n. 236, conv. in L. 12 agosto 1974, n. 351, nella parte in cui non consente al conduttore che abbia rilasciato l'immobile in forza di un verbale di conciliazione, di agire giudizialmente per il ripristino del rapporto e per il risarcimento del danno, nel caso in cui il locatore non abbia destinato l'immobile stesso all'uso per cui aveva promosso il giudizio). - v. S.n. 48/1980.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8 della legge 23 maggio 1950, n. 253 ("Disposizioni per le locazioni e sublocazioni di immobili urbani"), modificato dall'art. 2-quinquies del decreto-legge 19 giugno 1974, n. 236, convertito in legge 12 agosto 1974, n. 351, sollevata in relazione all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Reggio Calabria con ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 dicembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CASAVOLA
Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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