Corte costituzionale
Ordinanza n. 57/1987
Corte cost., ord. 20 febbraio 1987, n. 57
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 57/1987
- Data di deposito
- 20 febbraio 1987
- Data di decisione
- 13 febbraio 1987
- Esito
- Restituzione degli atti
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuseppe Borzellino
- Presidente
- LA PERGOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1987:57
Norme oggetto del giudizio
- art. 23, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 643 del 26 ottobre 1972
- art. 23, ultimo co., decreto del Presidente della Repubblica n. 643 del 26 ottobre 1972
Parametri
Massime
Massima n. 4078
Vanno restituiti ai giudici rimettenti gli atti relativi alle proposte questioni, per un nuovo esame della rilevanza delle stesse in relazione alla sopravvenuta normativa. (Questioni di legittimita` costituzionale dei commi primo ed ultimo dell'art. 23 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, denunciato - per contrasto con l'art. 76 Cost. in riferimento alla direttiva (sulla proporzionalita` delle sanzioni) di cui all'art. 10, n. 11, della legge delega 9 ottobre 1971 n. 825 - nelle parti in cui, rispettivamente, prevedono la sanzione della soprattassa in misura fissa e non graduale e richiamano le riduzioni stabilite per l'imposta di registro, che in quanto riferite alle sole pene pecuniarie, non risultano applicabili alle soprattasse. Lo jus superveniens rappresentato dal d.l. 10 luglio 1982, n. 429 conv. con modificazioni nella L. 7 agosto 1982 n. 516, all'art. 31, comma quarto, ha invero disposto che "per le altre controversie pendenti" (diverse da quelle di valutazione) "e le altre violazioni commesse fino alla data del 31 dicembre 1981" (relative tra l'altro anche all'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili) "le soprattasse e le pene pecuniarie non ancora corrisposte e le altre sanzioni non penali non si applicano a condizione che il contribuente provveda od abbia provveduto al versamento del tributo dovuto...").
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti alla Commissione tributaria di primo grado di Alessandria (ordinanza n. 411/1979), di Sanremo (ord. 573-582/1982) e alla Commissione tributaria di secondo grado di Venezia (ordinanza n. 1253/1984).
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 febbraio 1987.
Il Presidente: LA PERGOLA
Il Redattore: BORZELLINO
Depositata in cancelleria il 20 febbraio 1987.
Il direttore della cancelleria: VITALE
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
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