Corte costituzionale

Ordinanza n. 57/1987

Corte cost., ord. 20 febbraio 1987, n. 57

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
57/1987
Data di deposito
20 febbraio 1987
Data di decisione
13 febbraio 1987
Esito
Restituzione degli atti
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuseppe Borzellino
Presidente
LA PERGOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1987:57

Norme oggetto del giudizio

  • art. 23, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 643 del 26 ottobre 1972
  • art. 23, ultimo co., decreto del Presidente della Repubblica n. 643 del 26 ottobre 1972

Parametri

Massime

Massima n. 4078

Vanno restituiti ai giudici rimettenti gli atti relativi alle proposte questioni, per un nuovo esame della rilevanza delle stesse in relazione alla sopravvenuta normativa. (Questioni di legittimita` costituzionale dei commi primo ed ultimo dell'art. 23 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, denunciato - per contrasto con l'art. 76 Cost. in riferimento alla direttiva (sulla proporzionalita` delle sanzioni) di cui all'art. 10, n. 11, della legge delega 9 ottobre 1971 n. 825 - nelle parti in cui, rispettivamente, prevedono la sanzione della soprattassa in misura fissa e non graduale e richiamano le riduzioni stabilite per l'imposta di registro, che in quanto riferite alle sole pene pecuniarie, non risultano applicabili alle soprattasse. Lo jus superveniens rappresentato dal d.l. 10 luglio 1982, n. 429 conv. con modificazioni nella L. 7 agosto 1982 n. 516, all'art. 31, comma quarto, ha invero disposto che "per le altre controversie pendenti" (diverse da quelle di valutazione) "e le altre violazioni commesse fino alla data del 31 dicembre 1981" (relative tra l'altro anche all'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili) "le soprattasse e le pene pecuniarie non ancora corrisposte e le altre sanzioni non penali non si applicano a condizione che il contribuente provveda od abbia provveduto al versamento del tributo dovuto...").

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti alla Commissione tributaria di primo grado di Alessandria (ordinanza n. 411/1979), di Sanremo (ord. 573-582/1982) e alla Commissione tributaria di secondo grado di Venezia (ordinanza n. 1253/1984).

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 febbraio 1987.

Il Presidente: LA PERGOLA

Il Redattore: BORZELLINO

Depositata in cancelleria il 20 febbraio 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE

Testo integrale

Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

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