Corte costituzionale
Ordinanza n. 547/1987
Corte cost., ord. 17 dicembre 1987, n. 547
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 547/1987
- Data di deposito
- 17 dicembre 1987
- Data di decisione
- 27 novembre 1987
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Saja
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1987:547
Norme oggetto del giudizio
- art. 2-ter, decreto-legge n. 916 del 15 dicembre 1982
- legge n. 27 del 12 febbraio 1983
Parametri
Massime
Massima n. 3822
La funzione della dichiarazione resa dal contribuente e` diversa - anche agli effetti della definizione agevolata delle pendenze tributarie - rispetto a quella della dichiarazione presentata dal sostituto d'imposta, avendo quest'ultima un ulteriore valore cognitivo, consistente nella possibilita`, per gli uffici finanziari, di verificare l'esistenza e l'esattezza delle dichiarazioni che il sostituto e` a sua volta obbligato a rendere; consegue che ben diversa e piu` grave - ai fini del tempestivo accertamento erariale - e` la situazione di pericolo connessa al ritardato ricevimento della dichiarazione del sostituto da parte dell'ufficio competente, spettando peraltro al legislatore valutare in qual misura, nelle diverse fattispecie, l'inosservanza di una norma possa pregiudicare il buon funzionamento dell'amministrazione.(Manifesta non fondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., della questione di legittimita` costituzionale concernente l'art. 2-ter del d.l. 15 dicembre 1982 n. 916, come convertito nella L. 12 febbraio 1983 n. 27, nella parte in cui omette di rinviare all'art. 32, comma ottavo, d.l. n. 429 del 1982 convertito nella L. n. 516 del 1982, e in tal modo - difformemente da quanto ivi previsto nel caso di dichiarazioni del contribuente - considera invalide le dichiarazioni integrative di sostituto d'imposta presentate nei termini ad uffici territorialmente incompetenti). - Cfr. S. 128/1986.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2- ter d.l. 15 dicembre 1982 n. 916, come convertito in l. 12 febbraio 1983 n. 27, sollevata in riferimento all'art, 3 Cost. dalla Commissione tributaria di secondo grado di Udine con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 novembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: SAJA
Depositata in cancelleria il 17 dicembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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