Corte costituzionale

Ordinanza n. 547/1987

Corte cost., ord. 17 dicembre 1987, n. 547

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
547/1987
Data di deposito
17 dicembre 1987
Data di decisione
27 novembre 1987
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Saja
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1987:547

Norme oggetto del giudizio

  • art. 2-ter, decreto-legge n. 916 del 15 dicembre 1982
  • legge n. 27 del 12 febbraio 1983

Parametri

Massime

Massima n. 3822

La funzione della dichiarazione resa dal contribuente e` diversa - anche agli effetti della definizione agevolata delle pendenze tributarie - rispetto a quella della dichiarazione presentata dal sostituto d'imposta, avendo quest'ultima un ulteriore valore cognitivo, consistente nella possibilita`, per gli uffici finanziari, di verificare l'esistenza e l'esattezza delle dichiarazioni che il sostituto e` a sua volta obbligato a rendere; consegue che ben diversa e piu` grave - ai fini del tempestivo accertamento erariale - e` la situazione di pericolo connessa al ritardato ricevimento della dichiarazione del sostituto da parte dell'ufficio competente, spettando peraltro al legislatore valutare in qual misura, nelle diverse fattispecie, l'inosservanza di una norma possa pregiudicare il buon funzionamento dell'amministrazione.(Manifesta non fondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., della questione di legittimita` costituzionale concernente l'art. 2-ter del d.l. 15 dicembre 1982 n. 916, come convertito nella L. 12 febbraio 1983 n. 27, nella parte in cui omette di rinviare all'art. 32, comma ottavo, d.l. n. 429 del 1982 convertito nella L. n. 516 del 1982, e in tal modo - difformemente da quanto ivi previsto nel caso di dichiarazioni del contribuente - considera invalide le dichiarazioni integrative di sostituto d'imposta presentate nei termini ad uffici territorialmente incompetenti). - Cfr. S. 128/1986.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2- ter d.l. 15 dicembre 1982 n. 916, come convertito in l. 12 febbraio 1983 n. 27, sollevata in riferimento all'art, 3 Cost. dalla Commissione tributaria di secondo grado di Udine con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 novembre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: SAJA

Depositata in cancelleria il 17 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

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