Corte costituzionale
Ordinanza n. 530/1987
Corte cost., ord. 17 dicembre 1987, n. 530
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 530/1987
- Data di deposito
- 17 dicembre 1987
- Data di decisione
- 27 novembre 1987
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Ettore Gallo
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1987:530
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 3813
Non puo` lamentarsi violazione del principio di eguaglianza nel caso in cui una norma ragionevolmente tuteli alcuni interessi, adducendo che interessi di eguale, se non maggiore, rilevanza non sono stati parimenti tutelati. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 567, comma secondo, cod.pen. secondo cui il reato di alterazione di stato si perfeziona con la falsa dichiarazione di riconoscimento di figlio naturale contestuale alla formazione dell'atto di nascita). - cfr. S.n. 297/1986.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 567 cod. pen., sollevata, con riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Giudice istruttore del Tribunale di Pisa con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 novembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: GALLO
Depositata in cancelleria il 17 dicembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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