Corte costituzionale

Ordinanza n. 513/1987

Corte cost., ord. 10 dicembre 1987, n. 513

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
513/1987
Data di deposito
10 dicembre 1987
Data di decisione
26 novembre 1987
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Aldo Corasaniti
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1987:513

Norme oggetto del giudizio

  • art. 68, regio decreto legge n. 1578 del 27 novembre 1933

Parametri

Massime

Massima n. 3870

Le precedenti pronunce di rigetto di questione di legittimita` costituzionale esimono dal riesame di identiche questioni. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale - in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 68 r.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, nella parte in cui prevede che, in caso di giudizio definito con transazione tra le parti, l'avvocato o il procuratore puo` chiedere il pagamento per onorari e spese anche alle parti avverse; questione dichiarata non fondata con S.nn. 132/1974 e 272/1987).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 68 r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578 (Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore), sollevata, in riferimento all'art. 3, Cost., dal Tribunale di Roma, con ordinanza emessa il 9 dicembre 1986.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 novembre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: CORASANITI

Depositata in cancelleria il 10 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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