Corte costituzionale
Ordinanza n. 503/1987
Corte cost., ord. 10 dicembre 1987, n. 503
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 503/1987
- Data di deposito
- 10 dicembre 1987
- Data di decisione
- 25 novembre 1987
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Vincenzo Caianello
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1987:503
Norme oggetto del giudizio
- art. 152, comma 2, regio decreto n. 773 del 18 giugno 1931
Parametri
Massime
Massima n. 3804
Il riconoscimento dei diritti inviolabili dell'uomo non esclude che a carico dei cittadini - e a maggior ragione nei confronti dello straniero il quale gode sul territorio della Repubblica di una tutela meno intensa - siano poste quelle restrizioni della sfera giuridica rese necessarie dalla tutela dell'ordine sociale o dell'ordine pubblico; in particolare, non avendo lo straniero di regola un diritto acquisito di ingresso e di soggiorno nello Stato, le relative liberta` ben possono essere limitate a tutela di particolari interessi pubblici, quale quello attinente alla sicurezza intesa come ordinato vivere civile. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 2 Cost. - dell'art. 152, comma secondo, R.D. 18 giugno 1931, n. 773 nella parte in cui consente al prefetto di emettere un provvedimento di espulsione dello straniero immediatamente esecutivo senza instaurare con il destinatario nessun contraddittorio). - v. S. nn. 75/1966, 168/1971, 104/1069, 244/1974.
Massima n. 3805
Il principio del c.d. giusto procedimento non e` assistito in assoluto da alcuna garanzia costituzionale. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 97 Cost. - dell'art. 152, comma secondo, R.D. 18 giugno 1931, n. 773 nella parte in cui consente al prefetto di emettere un provvedimento di espulsione dello straniero immediatamente esecutivo senza instaurare con il destinatario nessun contraddittorio). - v. S. nn. 13/1962 e 23/1978.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 152, secondo comma, r.d. 18 giugno 1931 n. 773 ("Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza"), sollevata, in riferimento agli artt. 2 e 97 Cost., dal Pretore di Legnano con ordinanza n. 256 del 1985.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 novembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: CAIANIELLO
Depositata in cancelleria il 10 dicembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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