Corte costituzionale

Ordinanza n. 503/1987

Corte cost., ord. 10 dicembre 1987, n. 503

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
503/1987
Data di deposito
10 dicembre 1987
Data di decisione
25 novembre 1987
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Vincenzo Caianello
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1987:503

Norme oggetto del giudizio

  • art. 152, comma 2, regio decreto n. 773 del 18 giugno 1931

Parametri

Massime

Massima n. 3804

Il riconoscimento dei diritti inviolabili dell'uomo non esclude che a carico dei cittadini - e a maggior ragione nei confronti dello straniero il quale gode sul territorio della Repubblica di una tutela meno intensa - siano poste quelle restrizioni della sfera giuridica rese necessarie dalla tutela dell'ordine sociale o dell'ordine pubblico; in particolare, non avendo lo straniero di regola un diritto acquisito di ingresso e di soggiorno nello Stato, le relative liberta` ben possono essere limitate a tutela di particolari interessi pubblici, quale quello attinente alla sicurezza intesa come ordinato vivere civile. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 2 Cost. - dell'art. 152, comma secondo, R.D. 18 giugno 1931, n. 773 nella parte in cui consente al prefetto di emettere un provvedimento di espulsione dello straniero immediatamente esecutivo senza instaurare con il destinatario nessun contraddittorio). - v. S. nn. 75/1966, 168/1971, 104/1069, 244/1974.

Massima n. 3805

Il principio del c.d. giusto procedimento non e` assistito in assoluto da alcuna garanzia costituzionale. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 97 Cost. - dell'art. 152, comma secondo, R.D. 18 giugno 1931, n. 773 nella parte in cui consente al prefetto di emettere un provvedimento di espulsione dello straniero immediatamente esecutivo senza instaurare con il destinatario nessun contraddittorio). - v. S. nn. 13/1962 e 23/1978.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 152, secondo comma, r.d. 18 giugno 1931 n. 773 ("Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza"), sollevata, in riferimento agli artt. 2 e 97 Cost., dal Pretore di Legnano con ordinanza n. 256 del 1985.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 novembre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: CAIANIELLO

Depositata in cancelleria il 10 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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