Corte costituzionale

Ordinanza n. 491/1987

Corte cost., ord. 10 dicembre 1987, n. 491

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
491/1987
Data di deposito
10 dicembre 1987
Data di decisione
25 novembre 1987
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Vincenzo Caianello
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1987:491

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 3715

Non e` proponibile, nel giudizio di legittimita` costituzionale, la questione che si possa risolvere in sede di interpretazione conforme ai principi costituzionali, della norma denunciata e che il giudice di merito deve prescegliere. (Manifesta inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale - in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 545, cod.proc.civ., nella parte in cui non prevede che la impignorabilita` dei crediti si estenda anche alle somme e ai beni derivati in via immediata e diretta dall'avvenuto adempimento dei crediti impignorabili).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 545, cod. proc. civ. ("Crediti impignorabili"), sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. dal Pretore di Monza con ordinanza indicata in epigrafe del 17 dicembre 1986 (reg. ord. n. 206 del 1987).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 novembre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: CAIANIELLO

Depositata in cancelleria il 10 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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