Corte costituzionale
Ordinanza n. 457/1987
Corte cost., ord. 3 dicembre 1987, n. 457
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 457/1987
- Data di deposito
- 3 dicembre 1987
- Data di decisione
- 12 novembre 1987
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Conso
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1987:457
Norme oggetto del giudizio
- art. 164, comma 1, n.1, codice di procedura penale 1930
- art. 684, codice penale
Parametri
Massime
Massima n. 3773
La tutela del segreto istruttorio e` rafforzata nei confronti della stampa, nel senso che il divieto di pubblicazione di notizie con tale mezzo e` totale (pubblicazione fatta da chiunque in qualsiasi modo) e non ammette eccezioni, ne` esoneri, ne` distinzioni fra atto ed atto; e cio` sia "in considerazione della importanza nella vita sociale della stampa" sia per "assicurare la serenita` e la indipendenza del giudice" sia per "tutelare, nella fase istruttoria,la dignita` e la reputazione di tutti coloro che, sotto differenti vesti, partecipano al processo". (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale sollevata in riferimento all'art. 21, comma primo, Cost., e relativa agli artt. 684 cod.pen. e 164, n. 1, cod.proc.pen., "nella parte in cui non prevedono limiti all'assoluto divieto di pubblicazione di atti o documenti di procedimento penale in fase di istruzione e non stabiliscono forme di verifica della sussistenza dell'esigenza di giustizia alla non pubblicazione degli atti e dei documenti stessi"). - Cfr. S.n. 18/1966.
Massima n. 3774
Sono inammissibili le questioni di legittimita` costituzionale che, richiedendo l'apprestamento di un'apposita norma, implicherebbero scelte discrezionali riservate al legislatore. (Manifesta inammissibilita` della questione sollevata in riferi- mento all'art. 21, comma primo, Cost., e relativa agli artt. 684 cod.pen. e 164, comma primo, n.1, cod.proc.pen., "nella parte in cui non prevedono un termine massimo e certo per il mantenimento del divieto, diverso dalla prescrizione").
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 684 del codice penale e 164, primo comma, n. 1, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 21, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Genova con ordinanza del 9 giugno 1983;
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 684 del codice penale e 164, primo comma, n. 1, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 21, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Genova con ordinanza del 9 giugno 1983.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 novembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: CONSO
Depositata in cancelleria il 3 dicembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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