Corte costituzionale
Ordinanza n. 451/1987
Corte cost., ord. 3 dicembre 1987, n. 451
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 451/1987
- Data di deposito
- 3 dicembre 1987
- Data di decisione
- 12 novembre 1987
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Vincenzo Caianello
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1987:451
Norme oggetto del giudizio
- art. 6, decreto del Presidente della Repubblica n. 597 del 29 settembre 1973
Parametri
Massime
Massima n. 3697
Il mancato accertamento, da parte del giudice a quo, della effettiva natura agraria del reddito oggetto di imposizione tributaria - siccome in contrasto con il disposto dell'art. 23, comma secondo, l. 11 marzo 1953 n. 87 - preclude alla Corte costituzionale l'esame della rilevanza della questione di legit- timita` costituzionale concernente la classificazione ai fini I.r.pe.f. dei redditi dell'impresa agricola, onde la questione stessa va dichiarata manifestamente inammissibile. (Manifesta inammissibilita` della questione sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. e relativa all'art. 6, comma secondo, d.P.R. 29 settembre 1973 n. 497, nella parte in cui, disponendo che i "redditi delle societa` in nome collettivo ed in accomandita semplice, da qual- siasi fonte provengano e quale che sia l'oggetto della societa`, sono considerati redditi d'impresa e determinati unitariamente secondo le norme relative a tali redditi", assoggetta l'imprendi- tore agricolo a differenti trattamenti tributari a seconda che eserciti la sua attivita` in forma singola o associata).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, secondo comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 ("Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche"), sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dalla Commissione tributaria di primo grado di Brescia con ordinanza n. 789 del 1986.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 novembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: CAIANIELLO
Depositata in cancelleria il 3 dicembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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