Corte costituzionale

Ordinanza n. 451/1987

Corte cost., ord. 3 dicembre 1987, n. 451

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
451/1987
Data di deposito
3 dicembre 1987
Data di decisione
12 novembre 1987
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Vincenzo Caianello
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1987:451

Norme oggetto del giudizio

  • art. 6, decreto del Presidente della Repubblica n. 597 del 29 settembre 1973

Parametri

Massime

Massima n. 3697

Il mancato accertamento, da parte del giudice a quo, della effettiva natura agraria del reddito oggetto di imposizione tributaria - siccome in contrasto con il disposto dell'art. 23, comma secondo, l. 11 marzo 1953 n. 87 - preclude alla Corte costituzionale l'esame della rilevanza della questione di legit- timita` costituzionale concernente la classificazione ai fini I.r.pe.f. dei redditi dell'impresa agricola, onde la questione stessa va dichiarata manifestamente inammissibile. (Manifesta inammissibilita` della questione sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. e relativa all'art. 6, comma secondo, d.P.R. 29 settembre 1973 n. 497, nella parte in cui, disponendo che i "redditi delle societa` in nome collettivo ed in accomandita semplice, da qual- siasi fonte provengano e quale che sia l'oggetto della societa`, sono considerati redditi d'impresa e determinati unitariamente secondo le norme relative a tali redditi", assoggetta l'imprendi- tore agricolo a differenti trattamenti tributari a seconda che eserciti la sua attivita` in forma singola o associata).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, secondo comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 ("Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche"), sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dalla Commissione tributaria di primo grado di Brescia con ordinanza n. 789 del 1986.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 novembre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: CAIANIELLO

Depositata in cancelleria il 3 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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