Corte costituzionale
Ordinanza n. 436/1987
Corte cost., ord. 3 dicembre 1987, n. 436
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 436/1987
- Data di deposito
- 3 dicembre 1987
- Data di decisione
- 12 novembre 1987
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Renato Dell'Andro
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1987:436
Norme oggetto del giudizio
- decreto del Presidente della Repubblica n. 413 del 4 agosto 1978
Parametri
Massime
Massima n. 3672
Rientra nella competenza del legislatore la scelta del criterio di discriminazione tra reati amnistiabili e non, e le relative valutazioni non possono essere sindacate, salvo che ricorrano casi in cui la sperequazione normativa tra figure omogenee di reati assuma dimensioni tali da non potersi considerare sorretta da alcuna ragionevole giustificazione. - cfr. Sent. nn. 214/1975, 59/1980.
Massima n. 3673
Non e` sindacabile, con riferimento al principio di eguaglianza, un provvedimentodi concessione di amnistia che contempli, nel suo ambito di applicazione, reati contravvenzionali e non anche ille- citi amministrativi, sul presupposto di una maggiore gravita` dei primi rispetto ai secondi, in quanto non sussiste omogeneita` tra le due categorie di illeciti appartenenti a settori dell'ordina- mento giuridico del tutto distinti.Peraltro le scelte eminente- mente discrezionali del legislatore di assegnare le varie condot- te all'una o all'altra categoria sono insindacabili essendo fon- date unicamente su criteri di politica legislativa. (Manifesta inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. - del d.P.R. 4 agosto 1978, n. 413 nella parte in cui non prevede una norma avente effetti assimilabili a quelli tipici dell'amnistia sui reati contravvenzionali,anche per gli illeciti amministrativi gia` costi- tutivi di contravvenzioni cosiddette "depenalizzate"). - cfr. O.n. 420/1987.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del d.P.R. 4 agosto 1978, n. 413 sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., con l'ordinanza, in epigrafe citata, emessa dal Pretore di Voltri.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 novembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: DELL'ANDRO
Depositata in cancelleria il 3 dicembre 1987.
Il cancelliere: MINELLI
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
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