Corte costituzionale

Ordinanza n. 436/1987

Corte cost., ord. 3 dicembre 1987, n. 436

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
436/1987
Data di deposito
3 dicembre 1987
Data di decisione
12 novembre 1987
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Renato Dell'Andro
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1987:436

Norme oggetto del giudizio

  • decreto del Presidente della Repubblica n. 413 del 4 agosto 1978

Parametri

Massime

Massima n. 3672

Rientra nella competenza del legislatore la scelta del criterio di discriminazione tra reati amnistiabili e non, e le relative valutazioni non possono essere sindacate, salvo che ricorrano casi in cui la sperequazione normativa tra figure omogenee di reati assuma dimensioni tali da non potersi considerare sorretta da alcuna ragionevole giustificazione. - cfr. Sent. nn. 214/1975, 59/1980.

Massima n. 3673

Non e` sindacabile, con riferimento al principio di eguaglianza, un provvedimentodi concessione di amnistia che contempli, nel suo ambito di applicazione, reati contravvenzionali e non anche ille- citi amministrativi, sul presupposto di una maggiore gravita` dei primi rispetto ai secondi, in quanto non sussiste omogeneita` tra le due categorie di illeciti appartenenti a settori dell'ordina- mento giuridico del tutto distinti.Peraltro le scelte eminente- mente discrezionali del legislatore di assegnare le varie condot- te all'una o all'altra categoria sono insindacabili essendo fon- date unicamente su criteri di politica legislativa. (Manifesta inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. - del d.P.R. 4 agosto 1978, n. 413 nella parte in cui non prevede una norma avente effetti assimilabili a quelli tipici dell'amnistia sui reati contravvenzionali,anche per gli illeciti amministrativi gia` costi- tutivi di contravvenzioni cosiddette "depenalizzate"). - cfr. O.n. 420/1987.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del d.P.R. 4 agosto 1978, n. 413 sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., con l'ordinanza, in epigrafe citata, emessa dal Pretore di Voltri.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 novembre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: DELL'ANDRO

Depositata in cancelleria il 3 dicembre 1987.

Il cancelliere: MINELLI

Testo integrale

Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

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