Corte costituzionale
Ordinanza n. 404/1987
Corte cost., ord. 19 novembre 1987, n. 404
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 404/1987
- Data di deposito
- 19 novembre 1987
- Data di decisione
- 11 novembre 1987
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Ettore Gallo
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1987:404
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 3655
Il giudice a quo deve motivare la rilevanza dell'incidente di costituzionalita`, e non limitarsi ad affermarne apoditticamente la sussistenza senza esposizione alcuna dei fatti di causa. (Manifesta inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 519, comma secondo, n.1, cod.pen., nella parte in cui sanziona con identica pena la congiunzione carnale con persona infraquattordicenne, senza tener conto dell'eventuale consenso di essa).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 519, secondo comma, n. 1 del codice penale promossa, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Tribunale di Caltagirone con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, in Udienza pubblica, nella sede della Corte Costituzionale, palazzo della Consulta l'11 novembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: GALLO
Depositata in cancelleria il 19 novembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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