Corte costituzionale
Ordinanza n. 336/1987
Corte cost., ord. 22 ottobre 1987, n. 336
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 336/1987
- Data di deposito
- 22 ottobre 1987
- Data di decisione
- 14 ottobre 1987
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Saja
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1987:336
Norme oggetto del giudizio
- legge n. 516 del 7 agosto 1982
- art. 3, comma 2, decreto-legge n. 429 del 10 luglio 1982
Parametri
Massime
Massima n. 3564
Il principio di legalita` dei reati e delle pene deve ritenersi osservato quando nella norma primaria siano indicati i presupposti, i caratteri, il contenuto ed i limiti dei provvedimenti, alla cui trasgressione deve seguire la sanzione penale, potendosi cosi` ritenere il reato tassativamente determinato in tutti i suoi elementi costitutivi. (Nella specie, essendo descritto con sufficiente precisione il comportamento omissivo illecito ed essendo, altresi`, chiara la ratio legis, che e` quella di impedire la produzione o il commercio clandestini di stampati idonei ad evitare l'evasione fiscale, rimaneva all'autorita` amministrativa la sola emanazione di prescrizioni di dettaglio. Onde la manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 25, secondo comma, Cost. - dell'art. 3, secondo comma, D.L. 10 luglio 1982, n.429, convertito in legge 7 agosto 1982, n.512 il quale sanziona penalmente chi stampa, fornisce, acquista o detiene stampati per la compilazione dei documenti di accompagnamento dei beni viaggianti o delle ricevute fiscali senza provvedere alle prescritte annotazioni). Cfr. sentt. nn. 26/1966, 168/1971, 58/1975
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, secondo comma, d.l. 10 luglio 1982 n. 429, convertito in legge 7 agosto 1982 n. 516, sollevata in riferimento all'art. 25 Cost. dal Giudice istruttore del Tribunale di Foggia con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 ottobre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: SAJA
Depositata in cancelleria il 22 ottobre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
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