Corte costituzionale

Ordinanza n. 336/1987

Corte cost., ord. 22 ottobre 1987, n. 336

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
336/1987
Data di deposito
22 ottobre 1987
Data di decisione
14 ottobre 1987
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Saja
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1987:336

Norme oggetto del giudizio

  • legge n. 516 del 7 agosto 1982
  • art. 3, comma 2, decreto-legge n. 429 del 10 luglio 1982

Parametri

Massime

Massima n. 3564

Il principio di legalita` dei reati e delle pene deve ritenersi osservato quando nella norma primaria siano indicati i presupposti, i caratteri, il contenuto ed i limiti dei provvedimenti, alla cui trasgressione deve seguire la sanzione penale, potendosi cosi` ritenere il reato tassativamente determinato in tutti i suoi elementi costitutivi. (Nella specie, essendo descritto con sufficiente precisione il comportamento omissivo illecito ed essendo, altresi`, chiara la ratio legis, che e` quella di impedire la produzione o il commercio clandestini di stampati idonei ad evitare l'evasione fiscale, rimaneva all'autorita` amministrativa la sola emanazione di prescrizioni di dettaglio. Onde la manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 25, secondo comma, Cost. - dell'art. 3, secondo comma, D.L. 10 luglio 1982, n.429, convertito in legge 7 agosto 1982, n.512 il quale sanziona penalmente chi stampa, fornisce, acquista o detiene stampati per la compilazione dei documenti di accompagnamento dei beni viaggianti o delle ricevute fiscali senza provvedere alle prescritte annotazioni). Cfr. sentt. nn. 26/1966, 168/1971, 58/1975

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, secondo comma, d.l. 10 luglio 1982 n. 429, convertito in legge 7 agosto 1982 n. 516, sollevata in riferimento all'art. 25 Cost. dal Giudice istruttore del Tribunale di Foggia con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 ottobre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: SAJA

Depositata in cancelleria il 22 ottobre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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