Corte costituzionale
Ordinanza n. 307/1987
Corte cost., ord. 30 settembre 1987, n. 307
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 307/1987
- Data di deposito
- 30 settembre 1987
- Data di decisione
- 22 maggio 1987
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuseppe Ferrari
- Presidente
- LA PERGOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1987:307
Norme oggetto del giudizio
- art. 5, decreto-legge n. 402 del 2 luglio 1982
- art. 6, legge n. 336 del 10 maggio 1964
- art. 5, legge n. 627 del 3 settembre 1982
- art. 1, legge n. 336 del 10 maggio 1964
Parametri
Massime
Massima n. 3644
Intervenuta pronuncia di infondatezza di una questione incidentale di legittimita` costituzionale, vanno dichiarate manifestamente infondate le analoghe questioni rimesse alla Corte con ordinanze che non prospettino profili ulteriori o diversi rispetto a quelli gia` esaminati. (Manifesta infondatezza delle questioni di legittimita` costituzionale - sollevate in riferimento all'art. 3 Cost. e gia` dichiarate infondate con sent. n. 134/1986 - degli artt. 1 e 6, L. 10 maggio 1964, n. 336, e 5, D.L. 2 luglio 1982 n. 402, come convertito con modifiche nella L. 3 settembre 1982 n. 627, nella parte concernente il mancato riconoscimento ad alcune categorie di sanitari ospedalieri del beneficio del trattenimento in servizio fino al settantesimo anno di eta`).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 6 della legge 10 maggio 1964, n. 336 (norme sullo stato giuridico del personale sanitario degli ospedali), e 5 del decreto legge 2 luglio 1982, n. 402 (disposizioni urgenti in materia di assistenza sanitaria), nel testo modificato dalla legge di conversione 3 settembre 1982, n. 627, sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Tribunale amministrativo regionale per l'Abruzzo e dal Pretore di Roma con le ordinanze di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 maggio 1987.
Il Presidente: LA PERGOLA
Il Relatore: FERRARI
Depositata in cancelleria il 30 settembre 1987.
Il cancelliere: MINELLI
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
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