Corte costituzionale

Ordinanza n. 260/1987

Corte cost., ord. 13 luglio 1987, n. 260

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
260/1987
Data di deposito
13 luglio 1987
Data di decisione
2 luglio 1987
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Saja
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1987:260

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 4413

Di fronte all'imprescindibile esigenza di non pregiudicare la soddisfazione dei piu` elementari bisogni del debitore assoggettato ad esecuzione (o a sequestro conservativo), non oltrepassa i limiti della ragionevolezza la scelta del legislatore di non introdurre differenze di trattamento, in ordine alla limitata pignorabilita` (non oltre il quinto) dei crediti derivanti dal rapporto di lavoro o di impiego, in relazione all'origine, contrattuale o aquiliana, dei crediti per cui si procede a pignoramento o a sequestro. (Manifesta non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 545, comma quarto, cod.proc.civ., sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.). - S.nn. 20/1968; 102/1974; 37/1985.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara manifestamente non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art.545, quarto comma, cod. proc. civ., sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. dal Tribunale di Reggio Emilia con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 luglio 1987.

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: SAJA

Depositata in cancelleria il 13 luglio 1987.

Il cancelliere: MINELLI

Testo integrale

Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

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