Corte costituzionale

Ordinanza n. 259/1987

Corte cost., ord. 13 luglio 1987, n. 259

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
259/1987
Data di deposito
13 luglio 1987
Data di decisione
2 luglio 1987
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Ettore Gallo
Presidente
ANDRIOLI
ECLI
ECLI:IT:COST:1987:259

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 4412

E' manifestamente inammissibile - in quanto gia` dichiarata inammissibile con sentenza e manifestamente inammissibile con ordinanze successive - la questione di legittimita` costituzionale dell'art. 77 legge 24 novembre 1981, n. 689, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui non consente l'applicazione di sanzioni sostitutive ai reati puniti con pena detentiva congiunta a pena pecuniaria. - S.nn. 350/1985; 148/1984.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti i giudizi, dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 77 l. 24 novembre 1981, n. 689, sollevata dal Pretore di Cairo Montenotte con ordinanza 4 novembre 1986 e 10 febbraio 1987 (rispettivamente nn. 829/86 e 120/87 reg. ord.) con riferimento all'art. 3 Cost.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 luglio 1987.

Il Presidente: ANDRIOLI

Il Redattore: GALLO

Depositata in cancelleria il 13 luglio 1987.

Il cancelliere: MINELLI

Testo integrale

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Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze