Corte costituzionale
Ordinanza n. 259/1987
Corte cost., ord. 13 luglio 1987, n. 259
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 259/1987
- Data di deposito
- 13 luglio 1987
- Data di decisione
- 2 luglio 1987
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Ettore Gallo
- Presidente
- ANDRIOLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1987:259
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 4412
E' manifestamente inammissibile - in quanto gia` dichiarata inammissibile con sentenza e manifestamente inammissibile con ordinanze successive - la questione di legittimita` costituzionale dell'art. 77 legge 24 novembre 1981, n. 689, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui non consente l'applicazione di sanzioni sostitutive ai reati puniti con pena detentiva congiunta a pena pecuniaria. - S.nn. 350/1985; 148/1984.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti i giudizi, dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 77 l. 24 novembre 1981, n. 689, sollevata dal Pretore di Cairo Montenotte con ordinanza 4 novembre 1986 e 10 febbraio 1987 (rispettivamente nn. 829/86 e 120/87 reg. ord.) con riferimento all'art. 3 Cost.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 luglio 1987.
Il Presidente: ANDRIOLI
Il Redattore: GALLO
Depositata in cancelleria il 13 luglio 1987.
Il cancelliere: MINELLI
Testo integrale
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