Corte costituzionale
Ordinanza n. 242/1987
Corte cost., ord. 23 giugno 1987, n. 242
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 242/1987
- Data di deposito
- 23 giugno 1987
- Data di decisione
- 18 giugno 1987
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Conso
- Presidente
- ANDRIOLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1987:242
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 4389
Va dichiarata la manifesta inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale - in quanto altra identica e` stata gia` decisa nel senso dell'inammissibilita` con precedente sentenza - dell'art. 21, comma terzo, L. 24 novembre 1981, n. 689, denunziato, in riferimento all'art. 3 Cost., sotto il profilo della irragionevole identita` di trattamento fra veicoli suscettibili di regolarizzazione - perche` in possesso dei requisiti necessari per conseguire la carta di circolazione - e veicoli non suscettibili di regolarizzazione. - cfr. S.n. 14/1986, O.nn. 148/1986 e 290/1986.
Massima n. 4390
Va dichiarata la manifesta inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale - in quanto altra identica e` stata gia` decisa nel senso dell'inammissibilita` con precendente sentenza - dell'art. 21, comma terzo, L. 24 novembre 1981, n.689, denunziato - per violazione dell'art. 3 Cost. - sotto il profilo della irragionevole disparita` di trattamento rispetto alle previsioni di cui al precedente art. 21, comma primo, a norma del quale, in caso di accertata violazione del precedente art. 32, comma primo, la confisca puo` essere evitata se entro il termine fissato dall'ordinanza-ingiunzione viene pagato, oltre alla sanzione pecuniaria applicata, anche il premio di assicurazione per almeno sei mesi. - cfr. S.n. 14/1986, O.nn. 148/1986 e 290/1986.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 21, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Fiorenzuola d'Arda con l'ordinanza in epigrafe;
2) Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 21, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, in relazione alla disciplina dettata dal primo comma dello stesso articolo, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Fiorenzuola d'Arda con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 maggio 1987.
Il Presidente: ANDRIOLI
Il Redattore: CONSO
Depositata in cancelleria il 23 giugno 1987.
Il direttore della cancelleria: VITALE
Testo integrale
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