Corte costituzionale

Ordinanza n. 242/1987

Corte cost., ord. 23 giugno 1987, n. 242

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
242/1987
Data di deposito
23 giugno 1987
Data di decisione
18 giugno 1987
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giovanni Conso
Presidente
ANDRIOLI
ECLI
ECLI:IT:COST:1987:242

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 4389

Va dichiarata la manifesta inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale - in quanto altra identica e` stata gia` decisa nel senso dell'inammissibilita` con precedente sentenza - dell'art. 21, comma terzo, L. 24 novembre 1981, n. 689, denunziato, in riferimento all'art. 3 Cost., sotto il profilo della irragionevole identita` di trattamento fra veicoli suscettibili di regolarizzazione - perche` in possesso dei requisiti necessari per conseguire la carta di circolazione - e veicoli non suscettibili di regolarizzazione. - cfr. S.n. 14/1986, O.nn. 148/1986 e 290/1986.

Massima n. 4390

Va dichiarata la manifesta inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale - in quanto altra identica e` stata gia` decisa nel senso dell'inammissibilita` con precendente sentenza - dell'art. 21, comma terzo, L. 24 novembre 1981, n.689, denunziato - per violazione dell'art. 3 Cost. - sotto il profilo della irragionevole disparita` di trattamento rispetto alle previsioni di cui al precedente art. 21, comma primo, a norma del quale, in caso di accertata violazione del precedente art. 32, comma primo, la confisca puo` essere evitata se entro il termine fissato dall'ordinanza-ingiunzione viene pagato, oltre alla sanzione pecuniaria applicata, anche il premio di assicurazione per almeno sei mesi. - cfr. S.n. 14/1986, O.nn. 148/1986 e 290/1986.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 21, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Fiorenzuola d'Arda con l'ordinanza in epigrafe;

2) Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 21, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, in relazione alla disciplina dettata dal primo comma dello stesso articolo, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Fiorenzuola d'Arda con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 maggio 1987.

Il Presidente: ANDRIOLI

Il Redattore: CONSO

Depositata in cancelleria il 23 giugno 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE

Testo integrale

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