Corte costituzionale
Ordinanza n. 24/1987
Corte cost., ord. 22 gennaio 1987, n. 24
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 24/1987
- Data di deposito
- 22 gennaio 1987
- Data di decisione
- 16 gennaio 1987
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Greco
- Presidente
- LA PERGOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1987:24
Norme oggetto del giudizio
- art. 276, regio decreto n. 1175 del 14 settembre 1931
- art. 277, comma 3, regio decreto n. 1175 del 14 settembre 1931
- legge n. 1579 del 22 dicembre 1960
- art. 277, comma 1, regio decreto n. 1175 del 14 ottobre 1931
- art. 46, legge n. 703 del 2 luglio 1952
Parametri
Massime
Massima n. 4034
Nel sistema della (poi abolita) imposta di famiglia il riferimento alla situazione economica familiare dell'anno solare precedente (giustificato dal fatto che, alla data del 20 settembre, entro cui andava effettuata la denuncia, il denunciante non era in condizioni di quantificare con esattezza la situazione economica dell'anno tuttora in corso) non comportava alcuna presunzione di redditivita` in danno del contribuente: che, con la stessa denuncia, poteva indicare le eventuali variazioni del reddito familiare nel frattempo intervenute, onde l'imponibile ne risultava, per l'effetto, correlato (e non gia` in contrasto) con l'effettiva capacita` contributiva del soggetto passivo d'imposta. Ne`, d'altra parte, puo` rilevare per se stessa la circostanza del riferimento alla possidenza di cespiti nell'anno solare che precede la denuncia, in quanto detto sistema non e`, in astratto, contrario all'invocato precetto costituzionale ed e` in vigore anche per altri tipi di imposte (es. I.R.PE.F.). (Manifesta infondatezza - in riferimento all'art.53 Cost. - della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 276, modificato dalla legge 22 dicembre 1960 n. 1579, 277, commi primo, modificato dall'art. 46 legge 2 luglio 1952, n. 703, e terzo, R.D. 14 settembre 1931 n. 1175 "nella parte in cui, prevedendo che, per determinare l'imponibile ai fini dell'imposta di famiglia in relazione ad un dato anno, il periodo di riferimento cui vanno riconnessi i presupposti dell'imposta stessa e` quello dei dodici mesi anteriori al termine di denuncia, precluderebbero la possibilita` di tenere conto di eventuali diminuzioni dell'imponibile nell'anno di riferimento del tributo). - S. nn. 200/1976; 77/1967 e 129/1969.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 276, modificato dalla legge 22 dicembre 1960 n. 1579, 277, comma primo modificato dall'art. 46 legge 2 luglio 1952, n. 703, e terzo, r.d. 14 settembre 1931 n. 1175, sollevata dalla Corte di Appello di Bologna in riferimento all'art. 53 Cost., con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 gennaio 1987.
Il Presidente: LA PERGOLA
Il Redattore: GRECO
Depositata in cancelleria il 22 gennaio 1987.
Il direttore della cancelleria: VITALE
Testo integrale
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