Corte costituzionale

Ordinanza n. 111/1987

Corte cost., ord. 7 aprile 1987, n. 111

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
111/1987
Data di deposito
7 aprile 1987
Data di decisione
27 marzo 1987
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giovanni Conso
Presidente
LA PERGOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1987:111

Norme oggetto del giudizio

  • art. 3, comma 2, legge n. 772 del 15 dicembre 1972

Parametri

Massime

Massima n. 4176

E' manifestamente infondata - in quanto ripropone sotto gli stessi profili e con identici argomenti, la medesima questione gia` dichiarata non fondata - la nuova denuncia di illegittimita` costituzionale per asserito contrasto con l'art. 3 Cost. dell'art. 3, comma secondo, della Legge 15 dicembre 1972, n. 772, "nella parte in cui non prevede che il termine di sei mesi dalla presentazione della domanda entro cui il Ministro per la difesa deve decidere sulla domanda di riconoscimento dell'obiezione di coscienza sia perentorio". - S.n. 164/1985

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, secondo comma, della legge 15 dicembre 1972, n. 772 (Norme per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale del Piemonte con ordinanza dell'11 luglio 1978.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 marzo 1987.

Il Presidente: LA PERGOLA

Il Redattore: CONSO

Depositata in cancelleria il 7 aprile 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE

Testo integrale

Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

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