Corte costituzionale
Ordinanza n. 111/1987
Corte cost., ord. 7 aprile 1987, n. 111
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 111/1987
- Data di deposito
- 7 aprile 1987
- Data di decisione
- 27 marzo 1987
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Conso
- Presidente
- LA PERGOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1987:111
Norme oggetto del giudizio
- art. 3, comma 2, legge n. 772 del 15 dicembre 1972
Parametri
Massime
Massima n. 4176
E' manifestamente infondata - in quanto ripropone sotto gli stessi profili e con identici argomenti, la medesima questione gia` dichiarata non fondata - la nuova denuncia di illegittimita` costituzionale per asserito contrasto con l'art. 3 Cost. dell'art. 3, comma secondo, della Legge 15 dicembre 1972, n. 772, "nella parte in cui non prevede che il termine di sei mesi dalla presentazione della domanda entro cui il Ministro per la difesa deve decidere sulla domanda di riconoscimento dell'obiezione di coscienza sia perentorio". - S.n. 164/1985
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, secondo comma, della legge 15 dicembre 1972, n. 772 (Norme per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale del Piemonte con ordinanza dell'11 luglio 1978.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 marzo 1987.
Il Presidente: LA PERGOLA
Il Redattore: CONSO
Depositata in cancelleria il 7 aprile 1987.
Il direttore della cancelleria: VITALE
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
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