Corte costituzionale
Ordinanza n. 110/1987
Corte cost., ord. 7 aprile 1987, n. 110
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 110/1987
- Data di deposito
- 7 aprile 1987
- Data di decisione
- 27 marzo 1987
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Antonio La Pergola
- Presidente
- LA PERGOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1987:110
Norme oggetto del giudizio
- art. 82, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 29 dicembre 1973
- art. 13, legge n. 46 del 15 febbraio 1958
- art. 12, comma 2, legge n. 46 del 15 febbraio 1958
- art. 86, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 29 dicembre 1973
Parametri
Massime
Massima n. 4175
La norma che, ai fini della concessione del trattamento di riversibilita` agli orfani di dipendenti pubblici, distingue tra il figlio maggiorenne che sia inabile alla data del decesso del genitore e quello che lo sia divenuto successivamente, non e` irrazionale poiche` il momento in cui devono sussistere i presupposti del beneficio pensionistico e` necessariamente quello stesso in cui il figlo perde il sostegno paterno; ne` puo` ritenersi discriminatoria, rispetto al trattamento degli orfani di guerra, stabilito in modo uniforme senza riguardo all'epoca di insorgenza dell'invalidita`, in ragione di esigenze di ordine naturale ed etico, peculiari della legislazione pensionistica di guerra. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale - in riferimento all'art. 3 Cost. - del combinato disposto degli artt. 12, comma secondo e 13 Legge 15 febbraio 1958, n. 46 e dei corrispondenti artt. 82, comma primo e 86, comma primo, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092). - S.n. 142/1984.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 12, secondo comma, e 13 della legge 15 febbraio 1958, n.46 (Nuove norme sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato) e dei corrispondenti artt. 82, primo comma, e 86, primo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n.1092 (Approvazione del Testo Unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), in riferimento all'art. 3 Cost., sollevata dalla Corte dei Conti con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 marzo 1987.
Il Presidente: LA PERGOLA
Il Redattore: LA PERGOLA
Depositata in cancelleria il 7 aprile 1987.
Il direttore della cancelleria: VITALE
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
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