Corte costituzionale

Ordinanza n. 110/1987

Corte cost., ord. 7 aprile 1987, n. 110

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
110/1987
Data di deposito
7 aprile 1987
Data di decisione
27 marzo 1987
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Antonio La Pergola
Presidente
LA PERGOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1987:110

Norme oggetto del giudizio

  • art. 82, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 29 dicembre 1973
  • art. 13, legge n. 46 del 15 febbraio 1958
  • art. 12, comma 2, legge n. 46 del 15 febbraio 1958
  • art. 86, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 29 dicembre 1973

Parametri

Massime

Massima n. 4175

La norma che, ai fini della concessione del trattamento di riversibilita` agli orfani di dipendenti pubblici, distingue tra il figlio maggiorenne che sia inabile alla data del decesso del genitore e quello che lo sia divenuto successivamente, non e` irrazionale poiche` il momento in cui devono sussistere i presupposti del beneficio pensionistico e` necessariamente quello stesso in cui il figlo perde il sostegno paterno; ne` puo` ritenersi discriminatoria, rispetto al trattamento degli orfani di guerra, stabilito in modo uniforme senza riguardo all'epoca di insorgenza dell'invalidita`, in ragione di esigenze di ordine naturale ed etico, peculiari della legislazione pensionistica di guerra. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale - in riferimento all'art. 3 Cost. - del combinato disposto degli artt. 12, comma secondo e 13 Legge 15 febbraio 1958, n. 46 e dei corrispondenti artt. 82, comma primo e 86, comma primo, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092). - S.n. 142/1984.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 12, secondo comma, e 13 della legge 15 febbraio 1958, n.46 (Nuove norme sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato) e dei corrispondenti artt. 82, primo comma, e 86, primo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n.1092 (Approvazione del Testo Unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), in riferimento all'art. 3 Cost., sollevata dalla Corte dei Conti con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 marzo 1987.

Il Presidente: LA PERGOLA

Il Redattore: LA PERGOLA

Depositata in cancelleria il 7 aprile 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE

Testo integrale

Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

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