Corte costituzionale

Ordinanza n. 109/1987

Corte cost., ord. 7 aprile 1987, n. 109

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
109/1987
Data di deposito
7 aprile 1987
Data di decisione
27 marzo 1987
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Antonio La Pergola
Presidente
LA PERGOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1987:109

Norme oggetto del giudizio

  • art. 18, legge n. 143 del 2 marzo 1949

Parametri

Massime

Massima n. 4174

Come gia` rilevato con precedente sentenza - che ha deciso, nel senso dell'infondatezza, identica questione - la prevista maggiorazione del compenso, per gli incarichi parziali, di ingegneri e architetti non contrasta con l'art. 3 Cost. (in relazione alla divergente disciplina generale sub art. 2237 cod.civ.), in quanto essa "ha un sicuro e razionale nesso con la natura e le modalita` dell'opera prestata" da tali professionisti. - S.n. 192/1984.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18 della legge 2 marzo 1949, n. 143 (Tariffe professionali degli ingegneri e degli architetti), in riferimento all'art. 3 Cost., sollevata dalla Corte di cassazione con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in Camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 marzo 1987.

Il Presidente: LA PERGOLA

Il Redattore: LA PERGOLA

Depositata in cancelleria il 7 aprile 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE

Testo integrale

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