Corte costituzionale
Ordinanza n. 109/1987
Corte cost., ord. 7 aprile 1987, n. 109
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 109/1987
- Data di deposito
- 7 aprile 1987
- Data di decisione
- 27 marzo 1987
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Antonio La Pergola
- Presidente
- LA PERGOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1987:109
Norme oggetto del giudizio
- art. 18, legge n. 143 del 2 marzo 1949
Parametri
Massime
Massima n. 4174
Come gia` rilevato con precedente sentenza - che ha deciso, nel senso dell'infondatezza, identica questione - la prevista maggiorazione del compenso, per gli incarichi parziali, di ingegneri e architetti non contrasta con l'art. 3 Cost. (in relazione alla divergente disciplina generale sub art. 2237 cod.civ.), in quanto essa "ha un sicuro e razionale nesso con la natura e le modalita` dell'opera prestata" da tali professionisti. - S.n. 192/1984.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18 della legge 2 marzo 1949, n. 143 (Tariffe professionali degli ingegneri e degli architetti), in riferimento all'art. 3 Cost., sollevata dalla Corte di cassazione con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, in Camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 marzo 1987.
Il Presidente: LA PERGOLA
Il Redattore: LA PERGOLA
Depositata in cancelleria il 7 aprile 1987.
Il direttore della cancelleria: VITALE
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
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