Corte costituzionale
Sentenza n. 89/1986
Corte cost., sent. 14 aprile 1986, n. 89
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 89/1986
- Data di deposito
- 14 aprile 1986
- Data di decisione
- 9 aprile 1986
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Gabriele Pescatore
- Presidente
- PALADIN
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1986:89
Norme oggetto del giudizio
- art. 5, comma 3, n.3, legge n. 28 del 21 febbraio 1980
- art. 50, n.3, decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 11 luglio 1980
Parametri
Massime
Massima n. 12333
E' inammissibile per difetto di rilevanza nei giudizi a quibus la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., degli artt. 5, terzo comma, n. 3, della legge 21 febbraio 1980, n. 28 e 50, n. 3, del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, nella parte in cui non contemplano tra le qualifiche da ammettere ai giudizi di idoneita' a professore associato gli aiuti e gli assistenti dei policlinici e delle cliniche universitarie, nominati in base a pubblico concorso, che, entro l'anno accademico 1979-80, abbiano svolto per un triennio attivita' didattica e scientifica, comprovata da pubblicazioni edite e documentate.
Massima n. 12334
Non e' giustificata la mancata contemplazione, negli artt. 5, comma terzo, n. 3, della legge 21 febbraio 1980, n. 28, e 50, n. 3, del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, tra le qualifiche da ammettere ai giudizi di idoneita' a professore associato, degli aiuti e degli assistenti dei policlinici e delle cliniche universitarie, nominati in base a pubblico concorso, che, entro l'anno accademico 1979-80, abbiano svolto per un triennio attivita' didattica e scientifica, quest'ultima comprovata da pubblicazioni edite, documentate dal preside della Facolta' in base ad atti risalenti al periodo di svolgimento delle attivita' medesime. Infatti, essendo stati ammessi ai giudizi d'idoneita' a professore associato i tecnici laureati che avessero i suddetti requisiti, ove di fatto avessero svolto attivita' didattica, pur non essendo cio' previsto dalla loro qualifica, in presenza di quegli stessi requisiti l'accesso al giudizio di idoneita' non poteva essere razionalmente negato ad una categoria - quale quella dei suddetti medici interni - rispetto alla quale ricorrono - quanto meno - gli stessi requisiti che condussero ad attribuire il beneficio ai tecnici laureati. Pertanto, gli artt. 5, comma terzo, n. 3, della legge 21 febbraio 1980, n. 28, e 50, n. 3, del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, in parte qua, vanno dichiarati illegittimi, per violazione dell'art. 3 della Costituzione.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi indicati in epigrafe, dichiara:
a) l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, terzo comma, n. 3 della legge 21 febbraio 1980, n. 28 ("Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione e per la relativa sperimentazione organizzativa e didattica"), e dell'art. 50, n. 3 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 ("Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica"), in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui non contemplano tra le qualifiche da ammettere ai giudizi di idoneità gli aiuti e gli assistenti dei policlinici e delle cliniche universitarie, nominati in base a pubblico concorso, che, entro l'anno accademico 1979-80, abbiano svolto per un triennio attività didattica e scientifica, quest'ultima comprovata da pubblicazioni edite documentate dal preside della facoltà in base ad atti risalenti al periodo di svolgimento delle attività medesime;
b) la inammissibilità della questione di legittimità costituzionale delle norme indicate sub a), sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Tribunale amministrativo regionale della Sicilia, sezione di Catania, con le ordinanze, iscritte sub nn. 377, 379 e 380, r.o. 1985.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 aprile 1986.
F.to: LIVIO PALADIN - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -
GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO
- RENATO DELL'ANDRO - GABRIELE
PESCATORE.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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