Corte costituzionale

Sentenza n. 72/1986

Corte cost., sent. 2 aprile 1986, n. 72

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
72/1986
Data di deposito
2 aprile 1986
Data di decisione
20 marzo 1986
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuseppe Borzellino
Presidente
PALADIN
ECLI
ECLI:IT:COST:1986:72

Norme oggetto del giudizio

  • art. 11, comma 2, legge n. 46 del 15 febbraio 1958
  • art. 81, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 29 dicembre 1973

Parametri

Massime

Massima n. 12312

Le pensioni spettanti agli impiegati statali (come pure quelle relative, in genere, a personale di enti pubblici ed a carico di questi ultimi) sono soggette a discipline ben distinte da quella dell'assicurazione obbligatoria per la invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, essendo i rispettivi sistemi previdenziali fondati su differenti condizioni soggettive ed oggettive (quali la continuita' e durata del rapporto di impiego, la entita' dei contributi versati) specifiche di ciascuna categoria. La non comparabilita' globale dei due diversi regimi pensionistici discende, dunque, dalla non omogeneita' tra impiego pubblico e privato, e cio' esclude che alla disciplina della previdenza sociale possa farsi riferimento per indurre, dalla mancanza in essa della previsione di un limite di differenza di eta' tra i coniugi non superiore ai venticinque anni, l'illegittimita' costituzionale, in parte qua, della differente disciplina attinente al pubblico impiego. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 3 Cost. - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 11, secondo comma, legge 15 febbraio 1958, n. 46 (la quale contiene nuove norme sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato) e dell'art. 81, terzo comma, d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (di approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza degli impiegati civili e militari dello Stato), nella parte in cui, ove il dipendente statale abbia contratto matrimonio dopo il pensionamento, si richiede, per la riversibilita' della pensione in favore del coniuge superstite, una differenza di eta' tra i coniugi non superiore a venticinque anni; questione sollevata sotto il profilo della ingiustificata disparita' di trattamento, non essendo analoga limitazione prevista (dall'art. 24 legge 30 aprile 1969, n. 153) per il coniuge superstite di pensionato della previdenza sociale). - Sulla differenziazione dei rispettivi sistemi previdenziali previsti per l'impiego pubblico e per quello privato, S. nn. 155/1969 e 30/1976.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, secondo comma, l. 15 febbraio 1958, n. 46 (Nuove norme sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato) e dell'art. 81, terzo comma, d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza degli impiegati civili e militari dello Stato), sollevata dalla Corte dei conti con l'ordinanza in epigrafe, in relazione all'art. 3 Cost.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 marzo 1986.

F.to: LIVIO PALADIN - ANTONIO LA

PERGOLA - GIUSEPPE FERRARI -

FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -

GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO

- RENATO DELL'ANDRO - GABRIELE

PESCATORE.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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