Corte costituzionale
Sentenza n. 64/1986
Corte cost., sent. 26 marzo 1986, n. 64
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 64/1986
- Data di deposito
- 26 marzo 1986
- Data di decisione
- 19 marzo 1986
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Saja
- Presidente
- PALADIN
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1986:64
Norme oggetto del giudizio
- art. 15, comma 3, legge n. 825 del 9 ottobre 1971
- art. 89, decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre 1972
Parametri
Massime
Massima n. 12305
La circostanza che la legge delega per la riforma tributaria (legge 9 ottobre 1971, n. 825) aveva gia' prescritto (all'art. 5) per l'I.V.A. (di cui la legge stessa disponeva, all'art. 1, l'istituzione in luogo dell'I.G.E.) l'obbligo di rivalsa (per l'I.G.E. solo facoltativa) e che di cio', dall'entrata in vigore della legge n. 825 del 1971 (17 dicembre 1971) i contribuenti potevano quindi tener conto, all'atto della stipula dei contratti per cessioni di beni e prestazioni di servizi da effettuarsi dopo il 31 dicembre 1972 (data di entrata in vigore del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, istitutivo dell'I.V.A.), giustifica che solo per quelli, fra tali contratti, conclusi prima della entrata in vigore della citata legge n. 825 del 1971 - per i quali alla contemplata esclusione della rivalsa dell'I.G.E. corrispondeva una piu' elevata misura dei corrispettivi pattuiti - sia stata prevista (dall'art. 15, terzo comma, della legge n. 825 del 1971) la revisione dei contratti, e disposta (dall'art. 89 del d.P.R. n. 633 del 1972) la riduzione autoritativa dei corrispettivi. Data la diversita' delle rispettive situazioni, la mancata estensione di tali norme ai contratti conclusi dopo la data suddetta, anche se prima dell'entrata in vigore del d.P.R. n. 633 del 1972 - e fra i quali non c'e' ragione di fare eccezione per quelli posti in essere da enti pubblici - non e' percio' in contrasto con il principio di eguaglianza. (Infondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 15, terzo comma, l. 9 ottobre 1971, n. 825 e 89 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 15, terzo comma, l. 9 ottobre 1971 n. 825 e 89 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, sollevate in riferimento all'art. 3 Cost. dal Tribunale di Padova con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 marzo 1986.
F.to: LIVIO PALADIN - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -
FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO -
GABRIELE PESCATORE.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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