Corte costituzionale

Sentenza n. 62/1986

Corte cost., sent. 26 marzo 1986, n. 62

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
62/1986
Data di deposito
26 marzo 1986
Data di decisione
19 marzo 1986
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Renato Dell'Andro
Presidente
PALADIN
ECLI
ECLI:IT:COST:1986:62

Norme oggetto del giudizio

  • art. 10, legge n. 497 del 14 ottobre 1974
  • art. 2, legge n. 895 del 2 ottobre 1967

Parametri

Massime

Massima n. 12301

La legislazione speciale in materia di armi (leggi 2 ottobre 1967, n. 895, e 14 ottobre 1974, n. 497) sottraendo all'ordinario regime contravvenzionale i reati concernenti le armi e le munizioni da guerra e le armi da sparo, ha sottoposto ad una piu' rigorosa disciplina i comportamenti criminosi relativi ad armi ed esplosivi, con l'unica eccezione dei reati attinenti alle munizioni per arma comune da sparo. Proprio in quanto eccezione, pero', il persistente regime contravvenzionale cui resta soggetta la detenzione di queste (art. 697 cod. pen.) non puo' fondatamente assumersi a tertium comparationis, per esigerne l'estensione a fatti relativi agli esplosivi. La diversa pericolosita' di questi rispetto a quella e i diversi fini perseguiti dalle rispettive normative, non consentono comunque di affermare che le piu' severe pene previste dalle leggi suddette per la detenzione illegale di esplosivi (anche se in quantita' limitata) rispetto a quella comminata dal codice penale per la detenzione illegale di munizioni per armi comuni da sparo, violino i limiti (manifesta irragionevolezza) della discrezionalita' legislativa in materia di configurazione di reati e congruita' di pene. (Infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2 legge 2 ottobre 1967, n. 895, come sostituito dall'art. 10 legge 14 ottobre 1974, n. 497, in parte qua, in riferimento all'art. 3 Cost.).

Massima n. 12302

Poiche' nel nostro ordinamento vige il principio di offensivita', alla cui luce - sia esso, o meno, di rango costituzionale - ogni interpretazione di norme penali va condotta, e' compito del giudice, e non obbligo del legislatore, stabilire, valendosi degli strumenti ermeneutici che il sistema offre e, primo fra tutti, dell'art. 49, comma secondo, cod. pen. (cd. reato impossibile), se una concreta fattispecie sia idonea o meno ad offendere i beni giuridici tutelati dalle normative in discussione, al fine di determinare, in concreto, la soglia del penalmente rilevante; entro la quale al giudice stesso spetta, comunque, graduare la pena in ragione della gravita' del reato e delle circostanze. Nella specie, riguardo alla questione sollevata circa le pene previste per la detenzione illegale di esplosivi, e' percio' da escludere che la omessa indicazione, nell'art. 2 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, come sostituito dall'art. 10 della legge 14 ottobre 1974, n. 497, dei quantitativi minimi di esplosivi, ai fini della rilevanza del comportamento incriminato, ne renda impossibile l'adeguamento all'effettiva gravita' dei casi concreti, tenuto anche conto dell'attenuante per i fatti di lieve entita' di cui all'art. 5 stessa legge n. 895 del 1967. (Non fondatezza in riferimento all'art. 3 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, come sostituito dall'art. 10 della legge 14 ottobre 1974, n. 497, in parte qua).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 2 ottobre 1967 n. 895, come sostituito dall'art. 10 della legge 14 ottobre 1974 n. 497, sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Giudice istruttore presso il Tribunale di Bolzano con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 marzo 1986.

F.to: LIVIO PALADIN - ANTONIO LA

PERGOLA VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE

FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI

CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI GIUSEPPE BORZELLINO -

FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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