Corte costituzionale

Sentenza n. 55/1986

Corte cost., sent. 24 marzo 1986, n. 55

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
55/1986
Data di deposito
24 marzo 1986
Data di decisione
18 marzo 1986
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Virgilio Andrioli
Presidente
PALADIN
ECLI
ECLI:IT:COST:1986:55

Norme oggetto del giudizio

  • art. 26, comma 1, regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942
  • art. 26, comma 2, regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942
  • art. 26, comma 3, regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942

Parametri

Massime

Massima n. 12295

Posto che le vicende dell'amministrazione controllata non divergono da quella della procedura fallimentare - gia' esaminate dalla Corte nelle decisioni con le quali l'art. 26, comma primo, r.d. 16 marzo 1942, n. 267, sulle procedure concorsuali, in relazione all'art. 23, comma primo, e' stato riconosciuto, in diverse parti, riguardo a tale procedimento, illegittimo -, s'impone che i principi posti a base di queste sentenze siano estesi all'ipotesi in esame (concernente, appunto, l'amministrazione controllata) limitatamente, peraltro, al solo dies a quo di decorrenza del termine per la proposizione del reclamo avverso i provvedimenti del giudice delegato con contenuto decisorio su diritti soggettivi - involgendo la questione, si' come prospettata nei processi di provenienza, la sola adeguatezza o meno, ai fini della garanzia del diritto di difesa, della disciplina relativa al termine medesimo - con conseguente accoglimento in parte qua. Pertanto, e' costituzionalmente illegittimo - per contrasto con l'art. 24, commi primo e secondo, Cost. - l'art. 26, commi primo, secondo e terzo, in relazione all'art. 23, comma primo, e agli artt. 188, commi secondo e terzo, 167, comma secondo, e 164 r.d. 267/1942, nella parte in cui si assoggettano al reclamo a tribunale, nel termine di tre giorni decorrenti dalla data del decreto del giudice delegato anziche' dalla data della comunicazione dello stesso debitamente eseguita, i provvedimenti decisori emessi dal giudice delegato nelle controversie su diritti soggettivi attribuite alla sua cognizione e decisione nelle ipotesi tipiche previste dalla legge in materia di amministrazione controllata. - S. nn. 42/1981 e 303/1985.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti gli incidenti iscritti ai nn. 438, 439, 491 R.O. 1985, dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 26 comma primo, secondo e terzo, in relazione all'art. 23 comma primo e agli artt. 188 comma secondo e terzo, 167 comma secondo e 164 r.d. 16 marzo 1942 n. 267 (disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa) nella parte in cui si assoggettano al reclamo al tribunale, nel termine di tre giorni decorrenti dalla data del decreto del giudice delegato anziché dalla data della comunicazione dello stesso debitamcnte eseguita, i provvedimenti del giudice delegato alla amministrazione controllata con contenuto decisorio su diritti soggettivi.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 marzo 1986.

F.to: LIVIO PALADIN - VIRGILIO

ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -

FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -

GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO

- RENATO DELL'ANDRO - GABRIELE

PESCATORE - UGO SPAGNOLI - FRANCESCO

PAOLO CASAVOLA.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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