Corte costituzionale

Sentenza n. 54/1986

Corte cost., sent. 24 marzo 1986, n. 54

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
54/1986
Data di deposito
24 marzo 1986
Data di decisione
18 marzo 1986
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Ettore Gallo
Presidente
PALADIN
ECLI
ECLI:IT:COST:1986:54

Norme oggetto del giudizio

  • art. 146, codice di procedura penale 1930
  • art. 314, codice di procedura penale 1930
  • art. 317, codice di procedura penale 1930

Parametri

Massime

Massima n. 12294

L'ordinamento processuale va letto nel contesto dei principi fondamentali posti dalla Costituzione, alla cui luce il giudice penale non puo' disporre mezzi istruttori lesivi della vita, incolumita', dignita' o intimita' psichica (art. 2 Cost.) ovvero pericolosi per la salute del periziando (art. 32 Cost.). Entro tali limiti, peraltro, la perizia medico-legale e' certamente uno dei "modi" legittimi mediante i quali, in base allo stesso art. 13, comma secondo, Cost., e' consentito all'autorita' giudiziaria, attuare, previa congrua motivazione, restrizioni della liberta' personale, mentre le ragioni relative all'accertamento della verita' in sede penale sicuramente rientrano fra i "casi previsti dalla legge". Ne' il prelievo ematico (di ordinaria amministrazione nella pratica medica e posto in questione nel caso di specie) lede o mette in pericolo alcuno degli anzidetti valori. Tanto meno puo' venire in causa il comma quarto dell'art. 13 Cost, giacche' le violenze cui esso si riferisce sono quelle illecite, e tali non possono considerarsi le minime prestazioni personali imposte, all'imputato o a terzi, da un normale e legittimo mezzo istruttorio. (Infondatezza, in riferimento all'art. 13, commi secondo e quarto, Cost., della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 146, 314 e 317 cod. proc. pen. - concernenti poteri dispositivi e coercitivi del giudice penale nella scelta e nell'esecuzione dei mezzi di indagine peritale). - S. n. 30/1962, 156/1967 e 64/1970.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 146, 314 e 317 cod. proc. pen., sollevata dal Giudice Istruttore presso il Tribunale di Torino, con ordinanza 10 ottobre 1978, in riferimento all'art. 13, secondo e quarto comma, Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 marzo 1986.

F.to: LIVIO PALADIN - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -

FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO -

GABRIELE PESCATORE.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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