Corte costituzionale

Sentenza n. 5/1986

Corte cost., sent. 14 gennaio 1986, n. 5

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
5/1986
Data di deposito
14 gennaio 1986
Data di decisione
8 gennaio 1986
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Oronzo Reale
Presidente
PALADIN
ECLI
ECLI:IT:COST:1986:5

Norme oggetto del giudizio

  • art. 55, ultimo co., legge n. 648 del 10 agosto 1950
  • art. 12, legge n. 1240 del 9 novembre 1961
  • art. 42, comma 2, legge n. 313 del 18 marzo 1968
  • art. 42, comma 3, legge n. 313 del 18 marzo 1968
  • art. 37, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 23 dicembre 1978
  • art. 37, comma 4, decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 23 dicembre 1978
  • art. 42, comma 4, legge n. 313 del 18 marzo 1968

Parametri

Massime

Massima n. 12262

E' irragionevole che gli artt. 55, ultimo comma, della legge 10 agosto 1950, n. 648 (nel testo originario ed in quello modificato dall'art. 12, legge 9 novembre 1961, n. 1240) e 42, secondo e terzo comma, legge 18 marzo 1968, n. 313, prevedano l'equiparazione alla vedova, ai fini del diritto a pensione, della donna che non abbia potuto contrarre il matrimonio per la morte del militare o del civile a causa di guerra, nel solo caso in cui sia stata rilasciata procura a contrarre il matrimonio e non anche in quello, analogo, dell'avvenuta richiesta di pubblicazioni. Tali disposizioni, pertanto, sono costituzionalmente illegittime, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non considerano come vedova di guerra la donna che non abbia potuto contrarre matrimonio per la morte del militare o del civile, avvenuto a causa della guerra, anche nel caso che siano state richieste le prescritte pubblicazioni.

Massima n. 12263

E' costituzionalmente illegittimo, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'art. 37, commi terzo e quarto, del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, in quanto tale sopravvenuta norma riproduce testualmente i commi secondo e terzo dell'art. 42 della citata legge n. 313 del 1968, dichiarato costituzionalmente illegittimo (nei sensi di cui alla massima precedente).

Massima n. 12264

E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 42, quarto comma, della legge 18 marzo 1968, n. 313, concernente l'equiparazione alla vedova di guerra della donna in stato di preesistente e accertata convivenza, in quanto detta norma risulta estranea alla fattispecie in oggetto nel giudizio a quo.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 55, ultimo comma, della legge 10 agosto 1950, n. 648 (Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra) nel testo originario e nel testo modificato dall'art. 12 della legge 9 novembre 1961, n. 1240 (Integrazioni e modificazioni della legislazione delle pensioni di guerra), nonché dell'art. 42, secondo e terzo comma, della legge 18 marzo 1968, n. 313 (Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra), nella parte in cui non considerano come vedova di guerra la donna che non abbia potuto contrarre matrimonio per la morte del militare o del civile, avvenuta a causa della guerra, anche nel caso che siano state richieste le prescritte pubblicazioni;

b) dichiara, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la illegittimità costituzionale dell'art. 37, commi terzo e quarto del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, nei termini di cui al capo precedente;

e) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 42, quarto comma, della legge 18 marzo 1968, n. 313, sollevata dalla Corte dei Conti con l'ordinanza (n. 607 del reg. ord. 1978) di cui in epigrafe, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Cosl' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 gennaio 1986.

F.to: LIVIO PALADIN - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - ALBERTO

MALAGUGINI - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -

GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO

- RENATO DELL'ANDRO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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