Corte costituzionale

Sentenza n. 49/1986

Corte cost., sent. 12 marzo 1986, n. 49

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
49/1986
Data di deposito
12 marzo 1986
Data di decisione
7 marzo 1986
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuseppe Borzellino
Presidente
PALADIN
ECLI
ECLI:IT:COST:1986:49

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, legge n. 132 del 14 marzo 1961

Parametri

Massime

Massima n. 12292

Posto che la Corte costituzionale ha ripetutamente affermato, in termini generali, la parita' di trattamento tra uomini e donne in materia pensionistica, e che ha gia' avuto modo di dichiarare l'illegittimita' dell'art. 1 della legge 14 marzo 1961, n. 132 (che estende le norme sulla riversibilita' delle pensioni, contenute nella legge 15 febbraio 1958, n. 46, alle vedove ed orfani di pensionati gia' appartenenti all'amministrazione austro-ungarica e all'ex Stato libero di Fiume), nella parte in cui escludeva dalla riversibilita' i collaterali, secondo le condizioni previste per i dipendenti civili e militari dello Stato, riconoscendo la sussistenza di un criterio di "puntuale parallelismo" della normativa pensionistica relativa ai dipendenti dell'ex Amministrazione austro-ungarica con quella concernente gli impiegati dello Stato, non puo' non riconoscersi, alla luce di tale principio - alla stessa stregua di quanto previsto dall'art. 81 del testo unico 29 dicembre 1973, n. 1092, sul trattamento di quiescenza dei dipendenti dello Stato - anche il diritto del vedovo alla riversibilita' della pensione, liquidata alla moglie in base alle specifiche norme concernenti il cessato regime austro-ungarico. Va dunque dichiarata la illegittimita' costituzionale - per contrasto con l'art. 3 Cost. - del succitato art. 1 legge n. 132 del 1961, nella parte in cui esclude dal beneficio della riversibilita' della pensione il vedovo di pensionata gia' dipendente del detto regime o dell'ex Stato libero di Fiume. - Sulla parita' di trattamento tra uomini e donne in materia pensionistica, v. S. nn. 6/1980, 9/1980, 75/1981 e 214/1984. - Sull'art. 1 della legge 14 marzo 1961, n. 132, v. S. n. 76/1979.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 14 marzo 1961 n. 132 (Estensione delle norme sulla riversibilità delle pensioni, contenute nella legge 15 febbraio 1958 n. 46, alle vedove ed orfani di pensionati già appartenenti' all'Amministrazione austro ungarica o all'ex Stato libero di Fiume), nella parte in cui esclude dal beneficio della riversibilità della pensione il vedovo di pensionata già dipendente del cessato regime austro-ungarico o dell'ex Stato libero di Fiume.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 marzo 1986.

F.to: LIVIO PALADIN - ANTONIO LA

PERGOLA - GIUSEPPE FERRARI -

FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -

GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO

- RENATO DELL'ANDRO - GABRIELE

PESCATORE.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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