Corte costituzionale
Sentenza n. 49/1986
Corte cost., sent. 12 marzo 1986, n. 49
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 49/1986
- Data di deposito
- 12 marzo 1986
- Data di decisione
- 7 marzo 1986
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuseppe Borzellino
- Presidente
- PALADIN
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1986:49
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, legge n. 132 del 14 marzo 1961
Parametri
Massime
Massima n. 12292
Posto che la Corte costituzionale ha ripetutamente affermato, in termini generali, la parita' di trattamento tra uomini e donne in materia pensionistica, e che ha gia' avuto modo di dichiarare l'illegittimita' dell'art. 1 della legge 14 marzo 1961, n. 132 (che estende le norme sulla riversibilita' delle pensioni, contenute nella legge 15 febbraio 1958, n. 46, alle vedove ed orfani di pensionati gia' appartenenti all'amministrazione austro-ungarica e all'ex Stato libero di Fiume), nella parte in cui escludeva dalla riversibilita' i collaterali, secondo le condizioni previste per i dipendenti civili e militari dello Stato, riconoscendo la sussistenza di un criterio di "puntuale parallelismo" della normativa pensionistica relativa ai dipendenti dell'ex Amministrazione austro-ungarica con quella concernente gli impiegati dello Stato, non puo' non riconoscersi, alla luce di tale principio - alla stessa stregua di quanto previsto dall'art. 81 del testo unico 29 dicembre 1973, n. 1092, sul trattamento di quiescenza dei dipendenti dello Stato - anche il diritto del vedovo alla riversibilita' della pensione, liquidata alla moglie in base alle specifiche norme concernenti il cessato regime austro-ungarico. Va dunque dichiarata la illegittimita' costituzionale - per contrasto con l'art. 3 Cost. - del succitato art. 1 legge n. 132 del 1961, nella parte in cui esclude dal beneficio della riversibilita' della pensione il vedovo di pensionata gia' dipendente del detto regime o dell'ex Stato libero di Fiume. - Sulla parita' di trattamento tra uomini e donne in materia pensionistica, v. S. nn. 6/1980, 9/1980, 75/1981 e 214/1984. - Sull'art. 1 della legge 14 marzo 1961, n. 132, v. S. n. 76/1979.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 14 marzo 1961 n. 132 (Estensione delle norme sulla riversibilità delle pensioni, contenute nella legge 15 febbraio 1958 n. 46, alle vedove ed orfani di pensionati già appartenenti' all'Amministrazione austro ungarica o all'ex Stato libero di Fiume), nella parte in cui esclude dal beneficio della riversibilità della pensione il vedovo di pensionata già dipendente del cessato regime austro-ungarico o dell'ex Stato libero di Fiume.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 marzo 1986.
F.to: LIVIO PALADIN - ANTONIO LA
PERGOLA - GIUSEPPE FERRARI -
FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -
GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO
- RENATO DELL'ANDRO - GABRIELE
PESCATORE.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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