Corte costituzionale
Sentenza n. 48/1986
Corte cost., sent. 12 marzo 1986, n. 48
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 48/1986
- Data di deposito
- 12 marzo 1986
- Data di decisione
- 7 marzo 1986
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuseppe Ferrari
- Presidente
- PALADIN
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1986:48
Norme oggetto del giudizio
- art. 71, ultimo co., decreto del Presidente della Repubblica n. 417 del 31 maggio 1974
Parametri
- art. 76, Costituzione
- art. 4, n.11, legge n. 477 del 30 luglio 1973
Massime
Massima n. 12291
In materia di trasferimento d'ufficio per incompatibilita' ambientale del personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola materna, il legislatore delegante, nell'art. 4, n. 11, terzo comma, della legge 30 luglio 1973, n. 477, ha posto il solo limite, nella relativa disciplina delegata, di "particolari garanzie". Percio' il legislatore delegato, col prevedere, nell'art. 71, ultimo comma, del d.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, nell'ambito della logica articolazione procedimentale conferita a tale istituto, oltre alla possibilita' del trasferimento "anche durante l'anno scolastico" per "ragioni d'urgenza", quella della "sospensione dal servizio" (provvedimento anticipatorio del trasferimento d'ufficio) nel caso in cui ricorrano "ragioni di particolare urgenza", non ha introdotto alcunche' di estraneo ma semplicemente esplicitato cio' che era gia' implicito nella legge di delegazione. Peraltro nella disciplina della sospensione dal servizio, le richieste "particolari garanzie" devono ritenersi assicurate con l'articolazione che al relativo procedimento il legislatore delegato ha conferito (partecipazione di organi consultivi; necessita' di convalida del provvedimento, entro brevissimo termine perentorio, da parte dell'autorita' competente al trasferimento; revoca "di diritto", in sua mancanza, ecc..). Ne' a diverso avviso puo' condurre la omessa previsione di una preventiva contestazione degli addebiti e di un rituale contraddittorio, l'una e l'altro ovviamente non consentiti dall'urgenza del provvedimento. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 76 Cost. e in relazione all'art. 4, n. 11, della legge 30 luglio 1973, n. 477, dell'art. 71, ultimo comma, del d.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, nella parte in cui prevede che, nelle more del trasferimento d'ufficio per incompatibilita' ambientale, possa essere disposta la sospensione provvisoria dal servizio del personale docente e di quello direttivo della scuola materna, rispettivamente da parte del capo dell'istituto e del provveditore agli studi.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 71, ultimo comma, del d.P.R. 31 maggio 1974, n. 417 (norme sullo stato giuridico del personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato), sollevata dal T.A.R. delle Marche in riferimento all'art. 76 della Costituzione con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 marzo 1986.
F.to: LIVIO PALADIN - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -
FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO -
GABRIELE PESCATORE.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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