Corte costituzionale

Sentenza n. 48/1986

Corte cost., sent. 12 marzo 1986, n. 48

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
48/1986
Data di deposito
12 marzo 1986
Data di decisione
7 marzo 1986
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuseppe Ferrari
Presidente
PALADIN
ECLI
ECLI:IT:COST:1986:48

Norme oggetto del giudizio

  • art. 71, ultimo co., decreto del Presidente della Repubblica n. 417 del 31 maggio 1974

Parametri

Massime

Massima n. 12291

In materia di trasferimento d'ufficio per incompatibilita' ambientale del personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola materna, il legislatore delegante, nell'art. 4, n. 11, terzo comma, della legge 30 luglio 1973, n. 477, ha posto il solo limite, nella relativa disciplina delegata, di "particolari garanzie". Percio' il legislatore delegato, col prevedere, nell'art. 71, ultimo comma, del d.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, nell'ambito della logica articolazione procedimentale conferita a tale istituto, oltre alla possibilita' del trasferimento "anche durante l'anno scolastico" per "ragioni d'urgenza", quella della "sospensione dal servizio" (provvedimento anticipatorio del trasferimento d'ufficio) nel caso in cui ricorrano "ragioni di particolare urgenza", non ha introdotto alcunche' di estraneo ma semplicemente esplicitato cio' che era gia' implicito nella legge di delegazione. Peraltro nella disciplina della sospensione dal servizio, le richieste "particolari garanzie" devono ritenersi assicurate con l'articolazione che al relativo procedimento il legislatore delegato ha conferito (partecipazione di organi consultivi; necessita' di convalida del provvedimento, entro brevissimo termine perentorio, da parte dell'autorita' competente al trasferimento; revoca "di diritto", in sua mancanza, ecc..). Ne' a diverso avviso puo' condurre la omessa previsione di una preventiva contestazione degli addebiti e di un rituale contraddittorio, l'una e l'altro ovviamente non consentiti dall'urgenza del provvedimento. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 76 Cost. e in relazione all'art. 4, n. 11, della legge 30 luglio 1973, n. 477, dell'art. 71, ultimo comma, del d.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, nella parte in cui prevede che, nelle more del trasferimento d'ufficio per incompatibilita' ambientale, possa essere disposta la sospensione provvisoria dal servizio del personale docente e di quello direttivo della scuola materna, rispettivamente da parte del capo dell'istituto e del provveditore agli studi.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 71, ultimo comma, del d.P.R. 31 maggio 1974, n. 417 (norme sullo stato giuridico del personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato), sollevata dal T.A.R. delle Marche in riferimento all'art. 76 della Costituzione con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 marzo 1986.

F.to: LIVIO PALADIN - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -

FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO -

GABRIELE PESCATORE.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze