Corte costituzionale

Sentenza n. 47/1986

Corte cost., sent. 12 marzo 1986, n. 47

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
47/1986
Data di deposito
12 marzo 1986
Data di decisione
7 marzo 1986
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuseppe Ferrari
Presidente
PALADIN
ECLI
ECLI:IT:COST:1986:47

Norme oggetto del giudizio

  • art. 151, lett.d, decreto del Presidente della Repubblica n. 645 del 29 gennaio 1958

Parametri

Massime

Massima n. 11843

E' da escludere che la legge 5 gennaio 1956, n. 1 - contenente (art. 63) la delega legislativa in base alla quale fu emanato il d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 (T.U. delle leggi sulle imposte dirette) - con l'abrogare la disposizione dell'art. 13, secondo comma, della legge 8 giugno 1936, n. 1231, che statuiva - riguardo all'imposta di R.M. - il principio della tassazione separata per aziende, abbia implicitamente ripristinato, con effetti nei confronti dell'imposta sulle societa', istituita solo in seguito con la legge 6 agosto 1954, n. 603 - e anche percio' non riconducibile alla previsione della legge del 1936 - l'opposto principio della unicita' della tassazione per enti. Di conseguenza va respinto l'assunto che con tale abrogazione la legge di delega abbia posto - come direttiva al legislatore delegato - il principio dell'esenzione indiscriminata dall'imposta sulle societa' per tutte le aziende municipalizzate, anche se operanti in regime di concorrenza. Ne' puo' quindi dirsi viziato da eccesso di delega l'art. 151, lett. d), del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, perche', nel disporre l'esenzione dall'imposta sulle societa' per le aziende dei comuni che "gestiscono di fatto in regime di monopolio servizi di interesse pubblico", esclude da tale esenzione le aziende municipalizzate operanti in regime di concorrenza. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 151, lettera d), del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, sollevata in riferimento all'art. 76 della Costituzione, in relazione agli artt. 63 e 24 della legge 5 gennaio 1956, n. 1, nella parte in cui assoggetta a separata tassazione, ai fini dell'imposta sulle societa', le aziende dei Comuni che non gestiscono di fatto in regime di monopolio servizi di interesse pubblico).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 151, lettera d), del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 (testo unico delle leggi sulle imposte dirette), sollevata in riferimento all'art. 76 della Costituzione per eccesso di delega rispetto agli artt. 63 e 24 della legge 5 gennaio 1956, n. 1, dalla Commissione tributaria centrale (reg. ord. n. 368/1978), nella parte in cui assoggetta a separata tassazione, ai fini dell'imposta sulle società, le aziende dei Comuni che non gestiscono di fatto in regime di monopolio servizi di interesse pubblico.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 marzo 1986.

F.to: LIVIO PALADIN - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -

FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO -

GABRIELE PESCATORE.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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