Corte costituzionale
Sentenza n. 46/1986
Corte cost., sent. 12 marzo 1986, n. 46
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 46/1986
- Data di deposito
- 12 marzo 1986
- Data di decisione
- 7 marzo 1986
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuseppe Borzellino
- Presidente
- PALADIN
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1986:46
Norme oggetto del giudizio
- art. 67, regio decreto legge n. 680 del 3 marzo 1938
Parametri
Massime
Massima n. 12290
Dal raffronto dell'art. 67 r.d.l. 3 marzo 1938, n. 680 - che non prevede per i dipendenti degli enti locali la facolta' di riscattare, ai fini pensionistici, il servizio prestato in qualita' di assistente volontario nelle Universita' o negli Istituti di istruzione superiore - con l'art. 14, lett. c), d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 - che al personale statale, per converso, riconosce la possibilita' di riscatto, ai medesimi fini, del servizio di assistentato volontario prestato anteriormente all'immissione in ruolo - emerge una diversita' di trattamento, in danno dei dipendenti degli enti locali, non sorretta da alcun fondamento razionale; cio' in quanto le situazioni poste a confronto rivestono espliciti caratteri di omogeneita', svolgendosi l'attivita' lavorativa di entrambe le categorie considerate in aree della pubblica amministrazione indubbiamente contigue, quanto ad essenza e finalita', tali da esigere, nelle carriere direttive, personale parimenti idoneo per preparazione e cultura, da porre, pertanto, su di una congenere piattaforma di status. Ne' l'esigenza di una equiparazione, nell'ambito della presente fattispecie, dei detti trattamenti normativi contrasta con la piu' volte riconosciuta discrezionalita' spettante al legislatore nel dettare discipline diverse, relativamente ai due ordinamenti pensionistici posti a confronto, le cui innegabili differenze attengono ad aspetti meramente particolari (determinazione dei periodi di tempo ammessi a riscatto, misura della relativa contribuzione), rientranti, cioe', nella strutturazione propria, interna alla agibilita' del singolo ordinamento; la rilevata discriminazione apparendo, in definitiva, frutto di mancato adeguamento della disposizione in questione, alla evoluzione normativa in materia. Di conseguenza, e' costituzionalmente illegittimo - per contrasto con l'art. 3 Cost. (restando assorbita ogni ulteriore verifica sul piano costituzionale) - l'art. 67 succitato, nella parte in cui non consente ai dipendenti degli enti locali il riscatto del servizio prestato in qualita' di assistente volontario nelle Universita' o negli Istituti di istruzione superiore. - S. n. 128/1981, sulla necessita' di una consimile piattaforma di status, nelle carriere direttive, per i dipendenti dello Stato e per quelli degli enti locali. - S. nn. 73/1979 e 218/1984, sulle differenze, attinenti ai particolari, tra i due ordinamenti pensionistici degli statali e dei dipendenti degli enti locali.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 67 R.d.l. 3 marzo 1938 n. 680 (Ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali) nella parte in cui non prevede la facoltà di riscattare il servizio prestato in qualità di assistente volontario nelle Università o negli Istituti di istruzione superiore.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 marzo 1986.
F.to: LIVIO PALADIN - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -
FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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