Corte costituzionale
Sentenza n. 4/1986
Corte cost., sent. 14 gennaio 1986, n. 4
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 4/1986
- Data di deposito
- 14 gennaio 1986
- Data di decisione
- 8 gennaio 1986
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuseppe Ferrari
- Presidente
- PALADIN
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1986:4
Norme oggetto del giudizio
- art. 70, legge n. 354 del 26 luglio 1975
Parametri
Massime
Massima n. 12260
Non avendo l'ordinamento giudiziario vigente un valore paradigmatico e vincolante per il legislatore ordinario, ad esso non e' precluso sia di creare strutture del tutto nuove e diverse dagli attuali uffici giudiziari - fatta salva la Corte di cassazione che e' l'unico organo della giurisdizione ordinaria previsto dal testo costituzionale - ne' di modificare anche radicalmente le strutture gia' esistenti.
Massima n. 12261
Il criterio distintivo dei giudici speciali rispetto a quelli ordinari, non deve essere ricercato nel solo testo dell'art. 102, secondo comma, Cost., bensi' nella intera sistematica degli artt. 104 - 107 Cost., dalla quale e' desumibile che appartengono alla giurisdizione ordinaria tutti e solo gli organi giurisdicenti, istituzionalmente collegati al Consiglio superiore della magistratura. Ed alla stregua di tale criterio, le sezioni di sorveglianza presso le Corti d'appello non possono essere ritenute giudici speciali, sussistendo tra esse e gli organi giudiziari ordinari un nesso che porta ad escludere tale configuralita' e tenuto conto, in proposito, che la loro composizione "e' annualmente determinata secondo le disposizioni dell'ordinamento giudiziario" (art. 70, quarto comma, legge n. 354 del 1975) e che si compongono di due magistrati ordinari e di due esperti (art. 70 cit., terzo comma), alla cui assegnazione, per i primi, e nomina, per i secondi, provvede il C.S.M. (art. 1, primo e secondo comma, legge n. 195 del 1958). (Infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 102, secondo comma, Cost., dell'art. 70, in rapporto all'art. 68, della legge 26 luglio 1975, n. 354, sollevata sotto il profilo che tale norma configurerebbe le sezioni di sorveglianza della Corte d'appello non come sezioni specializzate, ma come giudice speciale, avendo dato vita ad un modello organizzativo anomalo). - S. n. 76/1961.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 70, in rapporto all'art. 68, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (" Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà "), sollevata in riferimento all'art. 102, secondo comma, della Costituzione dalla sezione di sorveglianza di Bologna con l'ordinanza in epigrafe.
Cosl' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 gennaio 1986.
F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE -
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -
GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO
- RENATO DELL'ANDRO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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