Corte costituzionale
Sentenza n. 37/1986
Corte cost., sent. 7 febbraio 1986, n. 37
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 37/1986
- Data di deposito
- 7 febbraio 1986
- Data di decisione
- 23 gennaio 1986
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Virgilio Andrioli
- Presidente
- PALADIN
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1986:37
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 12284
E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale con la quale si chieda sostanzialmente una sentenza additiva, implicante - nell'ambito delle possibili diverse soluzioni - scelte discrezionali che esulano dalla competenza della Corte costituzionale. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 3, comma primo, Cost. - dell'art. 51, comma primo, n. 2, cod. proc. civ. - nella parte in cui, pur imponendo al giudice obbligo di astenersi quando il proprio coniuge sia parente fino al quarto grado di una delle parti o di alcuno dei difensori, non prevede astensione del giudice che delle parti o di alcuno dei difensori sia affine in grado superiore al primo, quando l'affinita' sia acquisita attraverso fratelli o sorelle - posto che l'abrogazione dell'art. 8, n. 1, del regio decreto, sull'ordinamento giudiziario, 30 gennaio 1941, n. 12 (che fra i requisiti per l'ammissione a funzioni giudiziarie indicava l'essere cittadini italiani "di sesso maschile"), avvenuta ad opera dell'art. 1, legge 9 febbraio 1963, n. 66, che apri' alle donne l'acceso a tutte le cariche e professioni pubbliche ivi compresa la magistratura, se esige di leggere nell'art. 51, n. 2, "coniuge" in luogo di "moglie", consiglia di identificare le situazioni di affinita' riguardo alla donna (ed allo stesso uomo) magistrato le quali, per rispetto del principio di uguaglianza, giustificano l'obbligo di astensione a carico del giudice che ne e' fatto segno; ma tale compito e' del legislatore il cui intervento si auspica giacche' l'art. 51, secondo comma, cod. proc. civ. (autorizzazione all'astensione per gravi ragioni di convenienza), non sospettato dal remittente di incostituzionalita', non e' idoneo alla bisogna).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 51 comma primo n. 2 c.p.c., sollevata in riferimento all'art. 3 comma primo Cost., con ordinanza 21 novembre 1979 del Pretore del lavoro di Brescia (n. 16 R.O. 1980).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 gennaio 1986.
F.to: LIVIO PALADIN - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -
FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO -
GABRIELE PESCATORE.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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