Corte costituzionale

Sentenza n. 37/1986

Corte cost., sent. 7 febbraio 1986, n. 37

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
37/1986
Data di deposito
7 febbraio 1986
Data di decisione
23 gennaio 1986
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Virgilio Andrioli
Presidente
PALADIN
ECLI
ECLI:IT:COST:1986:37

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 12284

E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale con la quale si chieda sostanzialmente una sentenza additiva, implicante - nell'ambito delle possibili diverse soluzioni - scelte discrezionali che esulano dalla competenza della Corte costituzionale. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 3, comma primo, Cost. - dell'art. 51, comma primo, n. 2, cod. proc. civ. - nella parte in cui, pur imponendo al giudice obbligo di astenersi quando il proprio coniuge sia parente fino al quarto grado di una delle parti o di alcuno dei difensori, non prevede astensione del giudice che delle parti o di alcuno dei difensori sia affine in grado superiore al primo, quando l'affinita' sia acquisita attraverso fratelli o sorelle - posto che l'abrogazione dell'art. 8, n. 1, del regio decreto, sull'ordinamento giudiziario, 30 gennaio 1941, n. 12 (che fra i requisiti per l'ammissione a funzioni giudiziarie indicava l'essere cittadini italiani "di sesso maschile"), avvenuta ad opera dell'art. 1, legge 9 febbraio 1963, n. 66, che apri' alle donne l'acceso a tutte le cariche e professioni pubbliche ivi compresa la magistratura, se esige di leggere nell'art. 51, n. 2, "coniuge" in luogo di "moglie", consiglia di identificare le situazioni di affinita' riguardo alla donna (ed allo stesso uomo) magistrato le quali, per rispetto del principio di uguaglianza, giustificano l'obbligo di astensione a carico del giudice che ne e' fatto segno; ma tale compito e' del legislatore il cui intervento si auspica giacche' l'art. 51, secondo comma, cod. proc. civ. (autorizzazione all'astensione per gravi ragioni di convenienza), non sospettato dal remittente di incostituzionalita', non e' idoneo alla bisogna).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 51 comma primo n. 2 c.p.c., sollevata in riferimento all'art. 3 comma primo Cost., con ordinanza 21 novembre 1979 del Pretore del lavoro di Brescia (n. 16 R.O. 1980).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 gennaio 1986.

F.to: LIVIO PALADIN - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -

FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO -

GABRIELE PESCATORE.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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