Corte costituzionale
Sentenza n. 34/1986
Corte cost., sent. 5 febbraio 1986, n. 34
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 34/1986
- Data di deposito
- 5 febbraio 1986
- Data di decisione
- 23 gennaio 1986
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Saja
- Presidente
- PALADIN
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1986:34
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 1, legge n. 1126 del 20 luglio 1952
- art. 1, comma 3, legge n. 1126 del 20 luglio 1952
Parametri
Massime
Massima n. 11914
La riserva di legge prevista dall'art. 23 Cost., diretta a garantire la liberta' individuale sia personale che patrimoniale, ha carattere relativo, poiche' consente che il precetto espresso dalla norma primaria possa essere integrato da atti amministrativi che lo rendano meglio aderente alla multiforme realta' socioeconomica. Peraltro, anche relativamente alle prestazioni patrimoniali, per le quali e' dato all'amministrazione un ambito di intervento piu' ampio che per le prestazioni personali, e' pur sempre necessario che il legislatore indichi compiutamente il soggetto e l'oggetto della prestazione imposta, mentre l'intervento complementare ed integrativo da parte della pubblica amministrazione deve rimanere circoscritto alla specificazione quantitativa (e qualche volta anche qualitativa) della prestazione medesima: senza che residui la possibilita' di scelte del tutto libere e percio' eventualmente arbitrarie della stessa pubblica amministrazione, ma sussistano nella previsione legislativa - considerata nella complessiva disciplina della materia - razionali ed adeguati criteri per la concreta individuazione dell'onere imposto al soggetto nell'interesse generale. - S. n. 4/1957; n. 30/1957; n. 122/1957; n. 70/1960; n. 48/1961; n. 72/1969; n. 129/1969; n. 144/1972; n. 257/1982. O. n. 31/1985; n. 139/1985.
Massima n. 11916
L'art. 1, commi primo e terzo, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, che subordina i pagamenti anticipati delle merci da importare alla prestazione di una cauzione oppure di una fideiussione bancaria, non attribuisce all'Amministrazione del commercio con l'estero un potere, per la determinazione della predetta cauzione, discrezionalmente illimitato lesivo della riserva di legge prevista dall'art. 23 Cost. in materia di prestazioni patrimoniali o personali imposte. Invero, se per l'osservanza dell'art. 23 Cost. non e' certo sufficiente una norma primaria che sia soltanto attributiva di competenza agli organi esecutivi, d'altro canto, la delimitazione della potesta' amministrativa non deve necessariamente risultare dalla formula della norma stessa, ma ben si puo' ricavare da tutto il contesto della disciplina relativa alla materia di cui essa fa parte. E nel caso di specie, e' agevole rilevare dalla legislazione valutaria, considerata sia complessivamente sia con particolare riguardo al settore del commercio con l'estero, che il potere di determinare la misura della cauzione attribuito alla pubblica amministrazione subisce effettive restrizioni, sia per l'incidenza sul contenuto del provvedimento dei fattori da considerare (corso dei cambi, situazione della bilancia dei pagamenti, entita' dell'inflazione, qualita' delle riserve monetarie, etc. ...), e la natura tecnica delle relative valutazioni, sia per la collaborazione con altri organi, con i quali il Ministero per il Commercio con l'Estero e' tenuto ad agire, secondo quanto stabilito dal relativo modulo procedimentale (Ministero del Tesoro, Banca d'Italia e Ufficio italiano cambi), sia per il carattere generale, rivestito dall'atto che fissa la misura della cauzione. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale - in riferimento all'art. 23 Cost. - dell'art. 1, commi primo e terzo, della legge 20 luglio 1952, n. 1126). - S. n. 122/1957; n. 48/1961; n. 72/1969; n. 257/1982; n. 4/1957; O. n. 31/1985.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, primo e terzo comma, della l. 20 luglio 1952 n. 1126 - che subordina i pagamenti anticipati delle merci da importare alla prestazione di una cauzione oppure di una fideiussione bancaria - sollevata dal Tribunale di Firenze in riferimento all'art. 23 della Costituzione con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 gennaio 1986.
F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE -
ALBERTO MALAGUGINI - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -
FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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