Corte costituzionale

Sentenza n. 297/1986

Corte cost., sent. 31 dicembre 1986, n. 297

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
297/1986
Data di deposito
31 dicembre 1986
Data di decisione
19 dicembre 1986
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giovanni Conso
Presidente
LA PERGOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1986:297

Norme oggetto del giudizio

  • art. 17, comma 7, decreto-legge n. 95 del 8 aprile 1974
  • legge n. 216 del 7 giugno 1974
  • art. 1, legge n. 216 del 7 giugno 1974

Parametri

Massime

Massima n. 12678

La pronuncia di illegittimita' costituzionale, richiesta in relazione ad una norma penale, non puo' essere utilizzata per dilatare "in malam partem" l'ambito di applicazione della norma penale stessa, opponendovisi il principio di legalita' non meno che il principio di rilevanza. - S. n. 44/1977.

Massima n. 12679

L'art. 14 della legge 4 giugno 1985, n. 281, che, sostituendo il settimo comma dell'art. 17 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95 - convertito con modificazioni nella legge 7 giugno 1974, n. 216, art. 1 - ha esteso l'operativita' delle sanzioni penali, in precedenza applicabili solo agli amministratori ed ai sindaci delle societa' quotate in borsa, a tutti "i soggetti che non eseguono le dichiarazioni e comunicazioni prescritte dal presente articolo nei termini ivi stabiliti", non puo' essere applicato retroattivamente - ai sensi degli artt. 2 cod. pen., 14 disp. sulla legge in generale e 25, secondo comma, Cost. - in procedimenti nei quali sia stata sollevata questione di legittimita' costituzionale della norma poi modificata: in ordine a questi ultimi non e' quindi possibile disporre la restituzione degli atti ai giudici a quibus, per il riesame della rilevanza della questione stessa, alla luce dello ius superveniens.

Massima n. 12680

L'art. 17, comma settimo, del d.l. 8 aprile 1974, n. 95, come convertito dall'art. 1 della legge 7 giugno 1974, n. 216 - quale risultava dopo la sua sostituzione ad opera dell'art. 51, legge 24 novembre 1981, n. 689 e prima della sua ulteriore sostituzione ad opera dell'art. 13 della legge 4 giugno 1985, n. 281 col prevedere la punibilita' dei soli amministratori o sindaci delle societa' quotate in borsa per l'omessa, ritardata o falsa comunicazione alla CONSOB dei compensi percepiti, e' di per se' ragionevole in quanto - anche se non compiutamente, vista l'omissione di alcuni soggetti nelle previsioni sanzionatorie - e' volta a tutelare il risparmio contro quelle ricorrenti degenerazioni speculative che vanno sotto il nome di "insider trading": non sussistono quindi motivi per derogare al principio che, pur di fronte ad un'omissione irragionevole, vuole salva la norma di per se' ragionevole. Ne', nella lamentata disparita', puo' ravvisarsi lesione diretta dell'art. 3 Cost., in relazione alle ivi enunciate distinzioni per ragioni di "sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali o sociali". (Infondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 17, settimo comma, d.l. 8 aprile 1974, n. 95, come convertito dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, art. 1, nella parte in cui prevede per l'omessa, ritardata o falsa comunicazione alla CONSOB dei compensi percepiti a qualsiasi titolo o sotto qualsiasi forma anche in societa' controllate, la punibilita' dei soli amministratori o sindaci di societa' con azioni quotate in borsa e non invece la punibilita' di tutti i destinatari del relativo obbligo). - S. n. 168/1982 e ord. n. 303/1984.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, settimo comma, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito con modificazioni della legge 7 giugno 1974, n. 216, art. 1, quale risultava dopo la sua sostituzione ad opera dell'art. 51 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e prima della sua ulteriore sostituzione ad opera dell'art. 14 della legge 4 giugno 1985, n. 281, questione sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Roma con le due ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1986.

Il Presidente: LA PERGOLA

Il redattore: CONSO

Depositata in cancelleria il 31 dicembre 1986.

Il direttore della cancelleria: VITALE

Testo integrale

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