Corte costituzionale

Sentenza n. 295/1986

Corte cost., sent. 31 dicembre 1986, n. 295

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
295/1986
Data di deposito
31 dicembre 1986
Data di decisione
19 dicembre 1986
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Renato Dell'Andro
Presidente
LA PERGOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1986:295

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 12674

La diversita' di trattamento legislativo del perdono e della sospensione condizionale in punto di reiterabilita' del beneficio gia' concesso si giustifica, di fronte all'art. 3 Cost., in quanto tra i due istituti sussistono - accanto ad elementi comuni - differenze notevoli, essenzialmente riconducibili al fatto che la concessione del perdono non implica sentenza di condanna determcinando, piuttosto, l'inassoggettabilita' del minore alla pena; la sospensione condizionale, invece, postulando una condanna, produce una situazione gia' realizzativa di contenuti punitivi, in cui la definitiva estinzione (solo) di alcuni effetti penali non e' immediata, ma subordinata al verificarsi di precise condizioni sostanziali e temporali. Tali differenze giustificano la denunciata diversita' di trattamento legislativo nel caso di specie, concernente fatti commessi successivamente a quelli gia' coperti dal perdono. (Infondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 169 c.p. nella parte in cui, diversamente da quanto previsto per l'affine istituto della sospensione condizionale della pena, preclude la reiterazione della concessione del perdono giudiziale anche nel caso in cui il cumulo delle pene non superi il limite previsto).

Massima n. 12675

Anche le pene e non soltanto le misure liberatorie (quali il perdono giudiziale) tendono alla rieducazione; ne consegue che dalla mancata possibilita' di reiterare il beneficio del perdono giudiziale non puo' farsi discendere una violazione dell'art. 2 Cost. sotto il profilo che un "precoce" impatto con il carcere potrebbe pregiudicare il fondamentale diritto del minore alla sua educazione. (Infondatezza, in riferimento all'art. 2 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 169 c.p. nella parte in cui non consente di reiterare l'applicazione del perdono giudiziale).

Massima n. 12676

Non e' irrazionale la diversita' di trattamento dei minori gia' "perdonati" per fatti contravvenzionali (ai quali non e' consentito beneficiare di un "secondo" perdono) rispetto ai minori gia' condannati per consimili reati (ai quali e' consentito godere del perdono per un secondo "fatto"), poiche' diverso e', nelle ipotesi poste a raffronto, il significato della "ricaduta" nel reato: la quale, nel primo caso, oltre a dimostrare errata la prognosi favorevole che ha indotto il giudice a concedere il perdono, evidenzia che il minore non ha utilizzato, a fini auto-rieducativi, il provvedimento penalmente liberatorio e l'ammonimento in esso implicito e non ha restituito alla societa' la fiducia in lui riposta; nel secondo (lungi dal rivelare analoga insensibilita') puo' risultare frutto di immaturita' derivante dalla minore eta'. Il che non preclude, comunque, al giudice la possibilita' (in esito alla relativa "prognosi") di concedere al minore gia' perdonato per fatti contravvenzionali il beneficio, reiterabile, della sospensione condizionale della pena. (Infondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 169 ultimo comma nella parte in cui non limita il divieto di concessione di ulteriore perdono giudiziale ai casi in cui il precedente perdono sia stato concesso per fatti delittuosi).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 169 c.p. sollevata, in riferimento agli artt. 2 e 3 Cost., dal Tribunale per i minorenni di Perugia con ordinanze del 15 dicembre 1978 (Reg. ord. n. 401/79) e dell'11 maggio 1979 (Reg. ord. n. 951/79);

2) dichiara del pari non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'ultimo comma dell'art. 169 c.p., nella parte in cui non limita il divieto di concessione di ulteriore perdono giudiziale ai casi in cui il precedente perdono sia stato concesso per fatti delittuosi, questione sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Tribunale per i minorenni degli Abruzzi dell'Aquila con ordinanze del 5 marzo 1980 (Reg. ord. 309/80) e del 25 febbraio 1981 (Reg. ord. n. 338/81 e n. 339/81).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 19 dicembre 1986.

Il Presidente: LA PERGOLA

Il redattore: DELL'ANDRO

Depositata in cancelleria il 31 dicembre 1986.

Il direttore della cancelleria: VITALE

Testo integrale

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