Corte costituzionale
Sentenza n. 285/1986
Corte cost., sent. 23 dicembre 1986, n. 285
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 285/1986
- Data di deposito
- 23 dicembre 1986
- Data di decisione
- 19 dicembre 1986
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuseppe Borzellino
- Presidente
- LA PERGOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1986:285
Norme oggetto del giudizio
- art. 62, comma 3, legge n. 648 del 10 agosto 1950
- art. 50, comma 3, legge n. 313 del 18 marzo 1968
Parametri
Massime
Massima n. 12659
L'entrata in vigore del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra approvato con d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 - disponente, tra l'altro, l'equiparazione piena tra vedovo e vedova, in ordine ai diritti del superstite ovvero agli orfani (artt. 44 e 55) - non osta ad una pronuncia di merito sulla questione di legittimita' costituzionale degli artt. 62, comma terzo, legge 10 agosto 1950, n. 648 e 50, comma terzo, legge 18 marzo 1968, n. 313 - censurati, in riferimento all'art. 3 Cost., per la parte in cui riservano, ai fini del diritto a pensione, un deteriore trattamento agli orfani di madre deceduta per causa di guerra rispetto agli orfani di padre deceduto per identica causa - in quanto l'art. 133 dello stesso testo unico accorda i nuovi benefici solo a decorrere dal 1 gennaio 1979. - S. n. 9/1980.
Massima n. 12660
Rispetto al trattamento degli orfani di padre morto per causa di guerra - i quali hanno titolo alla pensione senza che per la madre superstite siano imposte, in aggiunta alla mera impossibilita' di conseguimento del cespite pensionistico, condizioni di sorta - il deteriore trattamento riservato agli orfani di madre deceduta per identica causa riposa esclusivamente sulla diversita' di sesso tra i soggetti dai quali - in apice - trae origine, per riversibilita', il titolo pensionistico, ed appare percio', in contrasto con il principio di uguaglianza. Di conseguenza, sono costituzionalmente illegittimi - per violazione dell'art. 3 Cost. - gli artt. 62, comma terzo, della legge 10 agosto 1950, n. 648 e 50, comma terzo, legge 18 marzo 1968, n. 313, limitatamente alla parte in cui - ai fini del diritto a pensione degli orfani (di madre deceduta per causa di guerra) - prevedono l'inabilita' a proficuo lavoro, nonche' le precarie condizioni economiche del padre.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 62, terzo comma, legge 10 agosto 1950 n. 648 (Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra) e dell'art. 50, terzo comma, legge 18 marzo 1968 n. 313 (Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra) limitatamente alla parte in cui - ai fini del diritto a pensione degli orfani - prevedono l'inabilità a proficuo lavoro nonché le precarie determinate condizioni economiche del padre.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1986.
F.to: ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO
ANDRIOLI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI
CONSO - ETTORE GALLO - GIUSEPPE
BORZELLINO - FRANCESCO GRECO - RENATO
DELL'ANDRO - GABRIELE PESCATORE - UGO
SPAGNOLI - FRANCESCO PAOLO CASAVOLA -
ANTONIO BALDASSARRE - VINCENZO
CAIANIELLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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