Corte costituzionale
Sentenza n. 272/1986
Corte cost., sent. 19 dicembre 1986, n. 272
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 272/1986
- Data di deposito
- 19 dicembre 1986
- Data di decisione
- 16 dicembre 1986
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Gabriele Pescatore
- Presidente
- LA PERGOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1986:272
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, legge della Regione Lombardia del 24 febbraio 1983
- art. 2, n.2, legge della Regione Lombardia del 24 febbraio 1983
Parametri
- art. 119, Costituzione
- art. 89, tariffa, decreto del Presidente della Repubblica n. 121 del 1° marzo 1961
- art. 119, tariffa, decreto del Presidente della Repubblica n. 121 del 1° marzo 1961
Massime
Massima n. 12188
Ogni legge - atto di produzione a se stante - ha una sfera sua propria ed e' quindi oggetto di autonomo esame ai fini dell'accertamento della sua legittimita' costituzionale. In particolare, una questione di legittimita' costituzionale non e' resa inammissibile dalla circostanza che la norma oggetto del giudizio si ricolleghi ad altra norma, non previamente impugnata, se questa non aveva apportato innovazioni sostanziali alla legislazione preesistente (Fattispecie relativa alla legge della Regione Lombardia approvata il 25 novembre 1982, e riapprovata il 24 febbraio 1983, in materia di tasse su concessioni regionali, rispetto alle leggi regionali n. 71 del 1981 e n. 45 del 1980, in materia di tasse di concessioni, rispettivamente, per villaggi turistici e fiere). - S. nn. 49/1963 e 19/1970.
Massima n. 12191
Le Regioni a statuto ordinario, nel sistema normativo vigente, non possono incidere sulla configurazione del tributo regionale e fissarne l'entita' in limiti diversi da quelli previsti dalla legislazione statale, neanche al fine di armonizzare la disciplina tributaria alla disciplina sostanziale che le Regioni stesse abbiano adottato ai sensi del primo comma dell'art. 117 Cost.. Infatti, secondo quanto gia' affermato dalla Corte con la sentenza n. 271 del 1986, mentre la potesta' normativa sostanziale delle Regioni a statuto ordinario si esplica alla stregua del primo comma dell'art. 117 Cost. e nei limiti da esso previsti (c.d. potesta' legislativa concorrente), il potere normativo tributario delle stesse, regolato dall'art. 119, primo comma, Cost., opera entro i diversi particolari confini che le leggi della Repubblica sono legittimati a fissare (c.d. potesta' legislativa attuativa). In materia di tasse sulle concessioni regionali, la disciplina posta dalla legge 16 maggio 1970, n. 281 - il cui nucleo essenziale non e' stato toccato dall'evoluzione normativa anche recente - prevede che tali tributi corrispondano ai tipi delle tasse sulle concessioni governative, gia' di competenza dello Stato. Ne consegue che e' costituzionalmente illegittimo l'art. 1 della legge regionale lombarda approvata il 25 novembre 1982 e riapprovata il 24 febbraio 1983, in quanto struttura la tassa sull'autorizzazione per l'apertura e l'esercizio dei campeggi e dei villaggi turistici secondo il criterio della classificazione sulla base dei servizi offerti, operata dalla legge regionale n. 71 del 1981, mentre la legislazione dello Stato (d.P.R. 1 marzo 1961, n. 121, voce n. 89 della tariffa) la commisura alla superficie del campeggio o la stabilisce in misura fissa per i villaggi turistici. Del pari illegittimo e' l'art. 2 della legge regionale impugnata, che introduce alla voce della tariffa regionale n. 24, riguardante fiere e mercati, una sottovoce non prevista dalla voce n. 119 della tariffa nazionale (d.P.R. nn. 121 del 1961 e 641 del 1972). I rigidi vincoli posti alla normativa tributaria regionale dalla legislazione statale, nella fattispecie e in linea generale, reclamano, pero', in questa legislazione una capacita' di prevenzione e di adeguamento alle esigenze della realta' regionale, indispensabile per fondare sistemi regolatori aperti e coerenti con l'evoluzione della societa'. - S. nn. 271/1986 e 214/1985.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la illegittimità costituzionale degli artt. 1 e 2, n. 2, della l. reg. Lombardia approvata il 25 novembre 1982 e riapprovata il 24 febbraio 1983, recante "Modifiche e integrazioni alla tariffa annessa alla l. reg. 10 marzo 1980, n. 25, concernente la disciplina delle tasse sulle concessioni regionali".
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1986.
F.to: ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO
ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -
FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - GIUSEPPE BORZELLINO -
FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO -
GABRIELE PESCATORE - UGO SPAGNOLI -
FRANCESCO PAOLO CASAVOLA - ANTONIO
BALDASSARRE - VINCENZO CAIANIELLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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