Corte costituzionale
Sentenza n. 269/1986
Corte cost., sent. 19 dicembre 1986, n. 269
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 269/1986
- Data di deposito
- 19 dicembre 1986
- Data di decisione
- 16 dicembre 1986
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Renato Dell'Andro
- Presidente
- LA PERGOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1986:269
Norme oggetto del giudizio
- art. 5, comma 1, legge n. 1278 del 24 luglio 1930
Parametri
Massime
Massima n. 12634
L'assoluto divieto di propaganda pubblicitaria dell'emigrazione, posto ai privati dall'art. 5, comma primo l. 24 luglio 1930, n. 1278 trova la sua (unica plausibile) ratio nell'intento - perseguito dal legislatore del 1930 - di riservare allo Stato il monopolio nella determinazione, nell'indirizzo ed orientamento dell'emigrazione come fenomeno "di massa" (in sintonia, del resto, con la politica demografica propria, all'epoca, dello Stato italiano). Ma un siffatto "bene giuridico" non e' in alcun modo compatibile con le visioni ideologiche poste a fondamento della Costituzione vigente, e contrasta con l'espressa previsione (art. 35, comma quarto) in base alla quale la liberta' di emigrazione assurge a diritto fondamentale, realizzativo della personalita' umana, che lo Stato (non attribuisce ma) "riconosce" al cittadino. I commi secondo e terzo dello stesso art. 5 - peraltro non investiti da impugnazione - sanzionando il fatto di chi eccita all'emigrazione per motivi di lucro e diffondendo notizie false, non contrasta con i suddetti principi in quanto per essere effettiva la "riconosciuta" liberta' postula - quale strumentale corollario - che il cittadino sia posto in grado (dai privati come dallo Stato) di conoscere notizie, elementi e dati veritieri relativi all'esercizio del diritto stesso. Pertanto e' costituzionalmente illegittima - per contrasto con l'art. 35, comma quarto, Cost. - la norma di cui al comma primo dell'art. 5, l. 24 luglio 1930, n. 1278 che penalmente sanziona il fatto di chi, senza motivi di lucro e senza diffondere notizie o indicazioni false, eccita con mezzi pubblicitari all'emigrazione.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale della norma di cui al primo comma dell'art. 5 della legge 24 luglio 1930 n. 1278.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1986.
F.to: ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO
ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -
FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ALDO CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO
- FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO
- GABRIELE PESCATORE - UGO SPAGNOLI -
FRANCESCO PAOLO CASAVOLA - ANTONIO
BALDASSARRE.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze