Corte costituzionale
Sentenza n. 268/1986
Corte cost., sent. 15 dicembre 1986, n. 268
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 268/1986
- Data di deposito
- 15 dicembre 1986
- Data di decisione
- 10 dicembre 1986
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Ettore Gallo
- Presidente
- LA PERGOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1986:268
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, legge n. 400 del 31 luglio 1984
- art. 54, legge n. 689 del 24 novembre 1981
Parametri
Massime
Massima n. 9134
Il principio secondo cui la cognizione dei reati di maggiore gravita' dovrebbe essere affidata al tribunale anziche' al pretore, non riceve diretta tutela costituzionale, talche' la sua inosservanza, nel discrezionale potere del legislatore ordinario, non potrebbe mai di per se stessa ritenersi incompatibile col dettato di cui all'art. 3 della Costituzione.
Massima n. 9135
La gravita' del reato (consumato o tentato) di furto aggravato e' attualmente, soltanto nell'astratta comminazione della pena, ma non piu' nella realta' dell'esperienza giuridica, nella quale le innovazioni normative in materia di attenuanti (in particolare le modifiche apportate all'art. 69 dal d.l. 11 aprile 1974, n. 99, convertito nella l. 7 giugno 1974, n. 220) lasciano al giudice, nella determinazione della pena tra il minimo e il massimo, piu' ampia discrezionalita'; sicche' gli elementi strutturali essenziali che caratterizzano l'ipotesi base contemplata nell'art. 624 cod. pen. - e su cui da sempre il pretore esercita una sua antica competenza - vi restano immutati nella figura circostanziata; ne consegue che l'art. 1 della l. 31 luglio 1984, n. 400 con l'attribuire al pretore la competenza per il reato in questione non si pone in contrasto con il principio di eguaglianza, in quanto priverebbe l'imputato delle maggiori garanzie offerte dal giudizio collegiale al quale rimangono beneficiari gli imputati di reati per cui sono previste pene edittali inferiori. (Infondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 l. 31 luglio 1984, n. 400).
Massima n. 9140
Il procedimento pretorio, quando - in seguito al trasferimento della competenza del tribunale al pretore, previsto dall'art. 1 della legge 31 luglio 1984, n. 400 (ved. massima precedente) - ne sia oggetto il "furto aggravato", non perde le proprie caratteristiche di procedimento ispirato a esigenze di rapidita' e semplicita', in considerazione delle quali, in base a un principio di economia processuale, si e' ritenuto accettabile l'accorpamento nei procedimenti minori della funzione requirente e giudicante in un unico magistrato. Tale accorpamento, percio', non comporta, a scapito degli imputati di furto aggravato ora soggetti al giudizio del pretore, una diminuzione di garanzie lesiva del principio di eguaglianza. Va tuttavia avvertito che riguardo alla figura e ai poteri del pubblico ministero e' in corso una evoluzione, in cui si tende a collocare tale organo, in base al principio di parita' tra accusa e difesa, nel ruolo di parte, e che al termine di tale evoluzione, con la riforma del codice di rito, l'inderogabilita' di una rigorosa tutela della "terzieta'" anche nelle funzioni del giudice-pretore, si rendera' assoluta, e se i ritardi del legislatore dovessero perpetuarsi, non potrebbe non incidere nella giurisprudenza della Corte. (Infondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 l. 31 luglio 1984, n. 400 in parte qua).
Massima n. 9142
Per un principio ormai fermo nel diritto vivente, le sanzioni sostitutive non possono applicarsi quando il reato per cui si procede sia punito (come nel caso) con pena detentiva congiunta a pena pecuniaria. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 54 legge 24 novembre 1981, n. 689, in relazione all'art. 1 legge 31 luglio 1984, n. 400, che esclude l'applicabilita' delle sanzioni sostitutive agli autori di un reato, in seguito alle nuove norme della legge n. 400 del 1984, non di competenza del pretore, ma tuttora di competenza del tribunale, perche' commesso prima dell'entrata in vigore della legge suddetta). - S. n. 350/1985, ma v. anche le ordinanze delle Sezioni unite penali della Cassazione nn. 1145 e 1146 del 1984.
Massima n. 9144
E' ovvio che gli effetti voluti dal legislatore nell'adottare un diverso assetto processuale si verifichino dalla data di entrata in vigore della legge che tale diverso assetto dispone, rimanendo demandata al potere discrezionale dello stesso legislatore la regolamentazione dei rapporti processuali pendenti, mediante diritto transitorio. Percio' la inapplicabilita' delle sanzioni sostitutive agli autori di uno stesso reato, se commesso prima dell'entrata in vigore della legge 31 luglio 1984, n. 400, in quanto, a differenza di coloro che lo abbiano commesso successivamente, non soggetti al giudizio del pretore ma tuttora a quello del tribunale, non puo' riconoscersi lesiva, a scapito dei primi, del principio di eguaglianza. E cio' a prescindere dall'essersi, nel caso, impugnato, anziche' l'art. 12, l'art. 1 della legge suddetta, articolo estraneo alla questione. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 54 legge 24 novembre 1981, n. 689, in relazione all'art. 1 legge 31 luglio 1984, n. 400, in parte qua).
Massima n. 9148
Poiche' l'applicabilita' delle sanzioni sostitutive e' consentita, a norma dell'art. 54 l. 24 novembre 1981, n. 689, nei giudizi avanti al pretore, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 legge 27 luglio 1984, n. 400, sollevata in un giudizio davanti al Pretore, sotto il profilo che gli imputati dello stesso reato, in quanto commesso antecedentemente all'entrata in vigore della legge, non potrebbero usufruire delle sanzioni sostitutive permanendo la competenza del tribunale, e' priva di concreta rilevanza. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 l. 31 luglio 1984, n. 400 in relazione all'art. 54 l. 24 novembre 1981, n. 689, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi, dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 l. 31 luglio 1984 n. 400, sollevata dal Pretore di Urbino, con ord. 11 febbraio 1985 (n. 181/1985 reg. ord.) sotto il profilo della sua relazione con l'art. 54 l. 24 novembre 1981 n. 689.
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 54 l.24 novembre 1981 n. 689, in relazione all'art. 1 l. n. 400 del 1984 citata, sollevata dal Tribunale di Arezzo con ord. 1 aprile 1985 (n. 331/1985 reg. ord.) con riferimento all'art. 3 Cost.
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 l. 31 luglio 1984 n. 400 sollevata dal Pretore di Forlì con ord. 18 dicembre 1984 (n. 49/1985 reg. ord.), e dal Pretore di Urbino con ord. 11 febbraio 1985 (n. 181/1985 reg. ord.), con riferimento all'art. 3 Cost.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 1986.
F.to: ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO
ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -
FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -
GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO
- RENATO DELL'ANDRO - GABRIELE
PESCATORE - UGO SPAGNOLI - FRANCESCO
PAOLO CASAVOLA.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze