Corte costituzionale
Sentenza n. 26/1986
Corte cost., sent. 3 febbraio 1986, n. 26
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 26/1986
- Data di deposito
- 3 febbraio 1986
- Data di decisione
- 23 gennaio 1986
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Livio Paladin
- Presidente
- PALADIN
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1986:26
Norme oggetto del giudizio
- art. 39, all.T:11,6, legge n. 486 del 8 agosto 1995
Parametri
Massime
Massima n. 11897
Avendo il Banco di Sicilia perduto l'originaria natura di "pubblico stabilimento di credito autonomo" ed assunto quella di "ente pubblico economico" con conseguente privatizzazione del rapporto d'impiego dei propri dipendenti e gli inevitabili ulteriori riflessi sul loro regime pensionistico, le norme sul trattamento di quiescenza che li riguardano servono oramai soltanto ad integrare l'apposita disciplina regolamentare interna dell'istituto; pertanto, non essendo piu' ravvisabile nell'ordinamento vigente quel grado di sostanziale omogeneita' fra la normativa delle pensioni dei dipendenti del Banco di Sicilia e la normativa delle pensioni statali, che rappresentava il presupposto della giurisdizione attribuita anche per le prime alla Corte dei conti dall'art. 11, comma sesto, dell'Allegato T all'art. 39, della legge 8 agosto 1895, n. 486, la deroga da esso mantenuta in materia alla regola della giurisdizione ordinaria si rivela ormai priva di adeguata giustificazione. Per identiche ragioni, del resto, analoga questione sollevata nei confronti di altra disposizione dello stesso art. 11, riguardo alla giurisdizione della Corte dei conti per le controversie pensionistiche dei dipendenti del Banco di Napoli, e' stata riconosciuta fondata. Deve, di conseguenza, essere dichiarata la illegittimita' costituzionale in parte qua dell'art. 11, comma sesto, dell'allegato T all'art. 39 legge 8 agosto 1895, n. 486, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione. - S. n. 1/1984.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 11, comma sesto, dell'all. T all'art. 39 l. 8 agosto 1895 n. 486, nella parte concernente la giurisdizione della Corte dei conti in ordine alla liquidazione delle pensioni spettanti ai dipendenti del Banco di Sicilia.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 gennaio 1986.
F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE -
ALBERTO MALAGUGINI - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -
FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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