Corte costituzionale

Sentenza n. 220/1986

Corte cost., sent. 16 ottobre 1986, n. 220

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
220/1986
Data di deposito
16 ottobre 1986
Data di decisione
14 ottobre 1986
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Virgilio Andrioli
Presidente
LA PERGOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1986:220

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 12567

Il principio del "processo giusto", che i commi primo e secondo dell'art. 24 Cost. confluiscono a garantire, trova applicazione sostanziale anche nel processo civile, e cio' comporta che esso venga celebrato non gia' per sfociare in pronunce procedurali che non coinvolgono i rapporti sostanziali delle parti - siano esse attori o convenuti - ma per rendere decisione di merito stabilendo chi ha ragione e chi ha torto. Ne consegue che il processo civile deve avere per oggetto la verifica della sussistenza dell'azione in senso sostanziale, ne' deve, nei limiti del possibile, esaurirsi nella discettazione sui presupposti processuali, e il giudice ha l'obbligo di adoperarsi per evitare che questo si verifichi.

Massima n. 12568

Escluso che costituisca "diritto vivente" l'interpretazione estensiva dell'art. 182 cod. proc. civ. - in virtu' della quale rientrerebbe tra i poteri del giudice invitare l'attore, in caso di scomparsa del convenuto, a chiedere al tribunale competente la nomina di un curatore ed a rinnovare la citazione entro un dato termine nei confronti di quest'ultimo - e tenuto conto che i contraddittori dello "scomparso", pur legittimati a chiedere la nomina del curatore, possono non nutrirvi concreto interesse, l'impossibilita', per il giudice adito, di disporre l'interruzione del processo in cui lo "scomparso" non sia rappresentato dal curatore, e di darne notizia al P.M. perche' promuova la necessaria nomina da parte del tribunale competente, e' contraria all'ideale - che i commi primo e secondo dell'art. 24 Cost. confluiscono a garantire - del "processo giusto", il quale, in quanto finalizzato, nel processo civile, ad una pronuncia di merito (che stabilisca chi ha ragione e chi torto), deve avere ad oggetto la verifica dell'"azione" in senso sostanziale e (nei limiti del possibile) non esaurirsi nell'esame dei presupposti processuali, dovendo il giudice adoperarsi per evitare che cio' si verifichi. Sono pertanto costituzionalmente illegittimi - per contrasto con i richiamati parametri costituzionali - gli artt. 75 e 300 cod. proc. civ., nella parte in cui non prevedono, ove emerga una situazione di scomparsa del convenuto, la interruzione del processo e la segnalazione, ad opera del giudice, del caso al Pubblico Ministero perche' promuova la nomina di un curatore, nei cui confronti debba l'attore riassumere il giudizio. (Non rientra, peraltro, tra i compiti della Corte l'individuazione dei criteri alla cui stregua identificare la sussistenza in concreto di situazioni che giustifichino la nomina del curatore allo "scomparso").

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti gli incidenti 254/1979 e 277/1983,

dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 75 e 300 c.p.c. nella parte in cui non prevedono, ove emerga una situazione di scomparsa del convenuto, la interruzione del processo e la segnalazione, ad opera del giudice, del caso al Pubblico Ministero perché promuova la nomina di un curatore, nei cui confronti debba l'attore riassumere il giudizio.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 ottobre 1986.

F.to: ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO

ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -

FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ALDO CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO

- FRANCESCO GRECO - GABRIELE

PESCATORE - UGO SPAGNOLI - FRANCESCO

PAOLO CASAVOLA - ANTONIO BALDASSARRE.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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