Corte costituzionale
Sentenza n. 214/1986
Corte cost., sent. 24 luglio 1986, n. 214
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 214/1986
- Data di deposito
- 24 luglio 1986
- Data di decisione
- 9 luglio 1986
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Greco
- Presidente
- LA PERGOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1986:214
Norme oggetto del giudizio
- art. 2-quinquies, comma 2, legge n. 114 del 16 aprile 1974
Parametri
Massime
Massima n. 12556
Spetta alla Corte costituzionale individuare, sulla base del contenuto specifico della censura proposta nell'ordinanza di rimessione, la norma esatta che viene impugnata, e quindi eventualmente rettificare quella prospettata dal giudice a quo.
Massima n. 12557
E' inammissibile, ai sensi degli artt. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e, 23, legge 11 marzo 1953, n. 87 - in quanto non proposta in via incidentale, ma, in mancanza di una controversia di merito nel giudizio a quo, in via principale - la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2 quinquies, secondo comma, legge 16 aprile 1974, n. 114, denunciato - in riferimento all'art. 3, comma primo, Cost. - a causa del deteriore trattamento riservato, in sede di riliquidazione, ai pensionati di vecchiaia (a carico dei quali, per esercizio della facolta' di opzione di cui all'art. 13 della legge 30 aprile 1969, n. 153, sono recuperati i ratei di pensione percepiti nel periodo 1 maggio 1968 - 30 aprile 1969) rispetto ai pensionati di invalidita' (i quali, in presenza di identici presupposti di fatto, non subiscono alcuna ritenuta)).
Massima n. 12558
Ai sensi degli artt. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il processo di merito e' pregiudiziale rispetto a quello instaurato dinanzi alla Corte costituzionale, il che significa che esso deve avere un proprio ed autonomo svolgimento che esiga una propria conclusione rispetto alla quale l'insorgere della questione di costituzionalita' sia solo meramente eventuale, ossia un incidente.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 quinquies, secondo comma, della legge 16 aprile 1974 n. 114, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. dal Pretore di Reggio Emilia con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 luglio 1986.
F.to: ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO
ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -
FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -
GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO
- RENATO DELL'ANDRO - GABRIELE
PESCATORE - UGO SPAGNOLI - FRANCESCO
PAOLO CASAVOLA.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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