Corte costituzionale

Sentenza n. 214/1986

Corte cost., sent. 24 luglio 1986, n. 214

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
214/1986
Data di deposito
24 luglio 1986
Data di decisione
9 luglio 1986
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Greco
Presidente
LA PERGOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1986:214

Norme oggetto del giudizio

  • art. 2-quinquies, comma 2, legge n. 114 del 16 aprile 1974

Parametri

Massime

Massima n. 12556

Spetta alla Corte costituzionale individuare, sulla base del contenuto specifico della censura proposta nell'ordinanza di rimessione, la norma esatta che viene impugnata, e quindi eventualmente rettificare quella prospettata dal giudice a quo.

Massima n. 12557

E' inammissibile, ai sensi degli artt. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e, 23, legge 11 marzo 1953, n. 87 - in quanto non proposta in via incidentale, ma, in mancanza di una controversia di merito nel giudizio a quo, in via principale - la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2 quinquies, secondo comma, legge 16 aprile 1974, n. 114, denunciato - in riferimento all'art. 3, comma primo, Cost. - a causa del deteriore trattamento riservato, in sede di riliquidazione, ai pensionati di vecchiaia (a carico dei quali, per esercizio della facolta' di opzione di cui all'art. 13 della legge 30 aprile 1969, n. 153, sono recuperati i ratei di pensione percepiti nel periodo 1 maggio 1968 - 30 aprile 1969) rispetto ai pensionati di invalidita' (i quali, in presenza di identici presupposti di fatto, non subiscono alcuna ritenuta)).

Massima n. 12558

Ai sensi degli artt. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il processo di merito e' pregiudiziale rispetto a quello instaurato dinanzi alla Corte costituzionale, il che significa che esso deve avere un proprio ed autonomo svolgimento che esiga una propria conclusione rispetto alla quale l'insorgere della questione di costituzionalita' sia solo meramente eventuale, ossia un incidente.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 quinquies, secondo comma, della legge 16 aprile 1974 n. 114, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. dal Pretore di Reggio Emilia con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 luglio 1986.

F.to: ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO

ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -

FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -

GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO

- RENATO DELL'ANDRO - GABRIELE

PESCATORE - UGO SPAGNOLI - FRANCESCO

PAOLO CASAVOLA.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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