Corte costituzionale
Sentenza n. 213/1986
Corte cost., sent. 24 luglio 1986, n. 213
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 213/1986
- Data di deposito
- 24 luglio 1986
- Data di decisione
- 9 luglio 1986
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Aldo Corasaniti
- Presidente
- LA PERGOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1986:213
Norme oggetto del giudizio
- art. 4, decreto del Presidente della Repubblica n. 1432 del 31 dicembre 1971
- art. 7, decreto del Presidente della Repubblica n. 1432 del 31 dicembre 1971
Parametri
Massime
Massima n. 12555
Per i lavoratori agricoli vige il principio generale (risultante dall'art. 1 del d.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1432, del quale l'art. 7 dello stesso decreto costituisce applicazione specifica) della esclusione della prosecuzione volontaria della contribuzione in costanza di assicurazione obbligatoria, in quanto per essi l'iscrizione negli elenchi nominativi ha efficacia costitutiva del rapporto assicurativo (essendo stato dichiarato illegittimo il meccanismo dell'accertamento presuntivo). Ne' vi e' ragione di derogare a detto principio - diretto a vietare la sovrapposizione al periodo (annuale) coperto da assicurazione obbligatoria (anche grazie all'integrazione) di periodi (entro l'anno) di prosecuzione volontaria -, poiche' la finalita' propria dell'istituto della prosecuzione volontaria e cioe' quella di eludere le conseguenze negative, per l'assicurato, della mancata prestazione di un'attivita' lavorativa soggetta all'obbligo assicurativo e' raggiunta ex lege, per tale categoria di dipendenti - il cui rapporto di lavoro e' obiettivamente caratterizzato da periodi, anche ampi, di non occupazione effettiva - mediante l'equiparazione dell'iscrizione negli elenchi annuali alla prestazione di effettiva attivita' lavorativa, mentre con l'integrazione e' soddisfatta l'esigenza del raggiungimento di un minimo contributivo ai fini della continuita' della copertura assicurativa per l'intero anno: motivo per cui il sistema vigente non puo' ritenersi discriminatorio in danno dei braccianti agricoli. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 4 e 7 del d.P.R. n. 1432 del 1971, denunciati - in riferimento all'art. 3, comma primo, Cost. - in quanto, in forza di essi, ai braccianti agricoli, durante il periodo annuale di iscrizione negli elenchi nominativi, e' consentito esclusivamente di effettuare il versamento dei contributi integrativi, sino al raggiungimento, nell'anno di iscrizione, del minimo (104 contributi giornalieri per gli uomini e 70 per le donne) previsto dall'art. 4 medesimo, e non anche (come avviene per gli altri lavoratori) il versamento dei contributi volontari, con conseguente preclusione di "prosecuzione volontaria" della contribuzione in relazione alle frazioni di anno di non effettiva occupazione). - S. n. 65/1962, che ha dichiarato illegittimo il meccanismo dell'accertamento presuntivo previsto per il braccianti agricoli in materia previdenziale.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 4 e 7 del d.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1432 (Riordinamento della prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia, superstiti e tubercolosi), sollevata, in riferimento all'art. 3, comma primo, Cost., dal Pretore di Reggio Emilia con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 luglio 1986.
F.to: ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO
ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -
FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -
GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO
- RENATO DELL'ANDRO - GABRIELE
PESCATORE - UGO SPAGNOLI - FRANCESCO
PAOLO CASAVOLA.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze